RU 2006 4269
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 29 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 5 primo periodo
Gli organi di controllo verificano durante un servizio, senza preavviso, anche se il loro stato maggiore non presta servizio, l’attività del servizio del commissariato dei contabili loro subordinati amministrativamente (casse, estratti conto postali, libri e giustificativi, custodia e collocamento del denaro, attestazioni patrimoniali, scorte di merci, inventari ecc.) nonché quella del servizio tecnico. …
Art. 11 cpv.1 lett. a primo periodo
I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:
a. i comandanti di scuole e corsi certificano l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prendono visione dei libri di cassa e degli estratti conto postali. …
Art. 19 primo periodo
Se gestisce una cantina, la truppa deve tenere una cassa di cantina. …
Art. 60
Art. 61 rubrica
Principio
Art. 61a rubrica
Particolarità
Art. 70 cpv.1
Per la sussistenza della truppa servita agli ufficiali e ai sottufficiali superiori in ristoranti sulle piazze d’armi e ai relativi stazionamenti esterni è pagata, a carico della cassa di servizio, un’indennità per il servizio, sempre che ciò sia stato autorizzato dalla Base logistica dell’esercito.
Art. 71 cpv.1 lett. c
Titolo prima dell’art. 74
Art. 74 cpv.1 e 2
Quando la sussistenza in natura non è possibile, nei casi stabiliti dalla Base logistica dell’esercito può essere ordinata la sussistenza in pensione.
Abrogato
Sezione 2 (Art. 75–78)
Sezione 3 (Art. 79–81)
Art. 116 Entrata alla scuola reclute
Il DDPS paga agli Svizzeri all’estero, per l’entrata alla scuola reclute, le spese di viaggio dal domicilio all’estero fino al luogo d’entrata in servizio e dal luogo di licenziamento fino al domicilio all’estero.
Art. 149
Art. 156 cpv.1 primo periodo
Il quartiermastro è responsabile dell’organizzazione del servizio postale nel battaglione o nel gruppo. …
Art. 168 cpv.1 lett. b n. 3, lett. c n. 2 e lett. d n. 14 e 15
Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:
le Forze terrestri nei casi che concernono: 3. abrogato
le Forze aeree nei casi che concernono: 2. abrogato
la Base logistica dell’esercito nei casi che concernono: 14. le pretese riguardanti la cura di cavalli e cani militari ammalati o feriti; 15. le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale speciale nonché d’impianti d’infrastrutture permanenti delle Forze aeree.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |