RU 2006 4299
Ordinanza
che istituisce misure riguardanti il Libano
del 1° novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
ordina:
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di materiale d’armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.
La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui al capoverso1 per il Libano è vietata.
D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previsti nei capoversi1 e 2 per:
la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL);
l’esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario.
Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
RS 946.231.148.9
S/RES/1701 (2006); disponibile al seguente indirizzo Internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm
Art. 2 Controllo ed esecuzione
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo1.
Il controllo al confine spetta all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 3 Disposizioni penali
Chiunque viola l’articolo1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
Infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri o confische.
Art. 4 Entrata in vigore
1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 1° nov. 2006 (art. 7 cpv. 3 LPubl – RS 170.512).