RU 2006 4395
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 25 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2
La quota attribuita ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’esercizio dell’emittente radiofonica locale o regionale e al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio dell’emittente televisiva locale o regionale; se il programma è finanziato senza pubblicità, può essere aumentata fino alla metà dei costi d’esercizio. I contributi sono concessi per un anno e possono essere rinnovati.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.
25 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |