Fonte

RU 2006 4395

Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)

Modifica del 25 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

La quota attribuita ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’esercizio dell’emittente radiofonica locale o regionale e al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio dell’emittente televisiva locale o regionale; se il programma è finanziato senza pubblicità, può essere aumentata fino alla metà dei costi d’esercizio. I contributi sono concessi per un anno e possono essere rinnovati.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.

25 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz