RU 2006 4495
Ordinanza
sul Codice penale e sul Codice penale militare
(OCP-CPM)
del 19 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 387 capoverso1 lettere a, b ed e del Codice penale1 (CP);
visti gli articoli 34b capoverso1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM),
ordina:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
la competenza per l’esecuzione, nonché l’assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell’esecuzione;
il concorso di più sanzioni secondo il CP;
il concorso, nell'ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti;
l’applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all’esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.
Sezione 2 Pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino
dell'esecuzione: competenza per l’esecuzione e assunzione delle spese
Art. 2 Pene uniche
La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso1, 62a capoverso2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l’ha ordinata.
RS 311.01
Il Cantone cui compete l’esecuzione sostiene le spese d'esecuzione. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.
Art. 3 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell’esecuzione
Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o pena detentiva) senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 46 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l’ha ordinata.
Se è disposto il ripristino dell’esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 89 capoverso 6 CP, l’esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena detentiva sino al momento della liberazione condizionale.
Se è ordinata l’esecuzione di una pena detentiva differita a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica secondo l’articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha ordinato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua.
Le spese d’esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.
Sezione 3 Concorso di più sanzioni nell'ambito dell’esecuzione
Art. 4 Pene detentive eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–79 CP, secondo la loro durata totale.
Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive eseguibili simultaneamente
In caso di pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale.
Se nell’esecuzione vi è concorso di una pena detentiva a vita con pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale ai sensi dell’articolo 86 capoverso 5 CP è calcolato aggiungendo rispettivamente 15 e 10 anni ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi congiuntamente.
Nel calcolo di cui ai capoversi1 e 2 si tiene conto anche delle pene residue conseguenti alla revoca della liberazione condizionale. Le parti da eseguire delle pene detentive con sospensione parziale non sono incluse nel calcolo.
Art. 6 Misure terapeutiche eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche identiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, tali misure s'integrano e sono eseguite come un’unica misura.
Se nell’esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche diverse a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l’autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione delle altre; se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l’autorità competente ordina l’esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un’istituzione adeguata.
Se, nel corso dell’esecuzione secondo il capoverso2, misure differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l’autorità competente ne ordina l’esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in loro vece.
Gli articoli 62–62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all’esecuzione delle misure differite. Nei casi di cui all’articolo 62c capoversi3, 4 e 6 e all’articolo 63b capoversi4 e 5 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.
Art. 7 Misure terapeutiche e internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente
Se vi è concorso di misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, l’autorità competente fa eseguire l’internamento e differisce l’esecuzione delle altre misure. L’esecuzione dell’internamento è retta dagli articoli 64–65 CP.
Il giudice che ha ordinato l’internamento decide, ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 CP, se e in qual misura le misure terapeutiche differite sono ancora eseguite successivamente.
La fine dell’internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l’articolo 64a capoverso 5 CP comporta nel contempo la soppressione delle misure terapeutiche differite secondo il capoverso1.
Art. 8 Internamenti a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di più internamenti a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, tali internamenti s'integrano e sono eseguiti come un unico internamento.
L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva pronunciata simultaneamente.
L’articolo 64 capoversi2 e 3 CP si applica per analogia. Il termine minimo per una liberazione condizionale giusta l’articolo 64 capoverso 3 CP è calcolato in base alla durata totale di tutte le pene detentive.
Art. 9 Misure stazionarie e pene detentive eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP con pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L’autorità competente differisce sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62–62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all’esecuzione delle pene detentive differite. Nei casi di cui all’articolo 62c capoversi3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.
Se nell’esecuzione vi è concorso di un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP con pene detentive, l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva.
Art. 10 Misure ambulatoriali e pene detentive eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di misure ambulatoriali a tenore dell’articolo 63 CP con pene detentive, l’autorità competente esegue:
le misure ambulatoriali e le pene detentive simultaneamente; o
la misura o pena detentiva più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione delle altre sanzioni.
Il giudice che ha ordinato la misura o pena detentiva eseguita decide se e in qual misura le misure o pene detentive differite giusta il capoverso1 lettera b sono ancora eseguite successivamente.
Art. 11 Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di più lavori di pubblica utilità, tali lavori sono eseguiti congiuntamente. L’autorità d’esecuzione può prorogare in maniera adeguata i termini di cui agli articoli 38 o 107 capoverso 2 CP se complessivamente deve essere prestato un lavoro di pubblica utilità rispettivamente di oltre 720 o 360 ore.
Il giudice che ha ordinato il lavoro di pubblica utilità passato in giudicato per primo decide in merito alla commutazione successiva del lavoro di pubblica utilità in pena pecuniaria o detentiva secondo l’articolo 39 CP o all’esazione della multa secondo l’articolo 107 capoverso 3 CP.
Art. 12 Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, l’autorità competente esegue prima la pena più urgente o più appropriata.
Se nell’esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con misure stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP o con tali misure e pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene. L’articolo 9 capoverso1 si applica per analogia.
Sezione 4 Concorso, nell'ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate
in diversi Cantoni
Art. 13 Accordo tra i Cantoni interessati
Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:
l’esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
l’esecuzione simultanea di sanzioni.
Art. 14 Competenza
Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l’esecuzione, è competente:
per l’esecuzione congiunta di pene detentive in concorso tra loro (art. 4): il Cantone il cui giudice ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46
per l’esecuzione di misure identiche (art.6 cpv.1 e art. 8), l’esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art.6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv.1 lett. a) o l’esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;
in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1): il Cantone il cui giudice ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima;
nei casi di cui all’articolo6 capoverso3: il Cantone cui compete l’esecuzione secondo l’articolo6 capoverso2;
nei casi restanti (art.6 cpv.2, art. 7, 9 e 10 cpv.1 lett. b): il Cantone il cui giudice ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.
Art. 15 Competenze decisionali del Cantone competente
Al Cantone cui incombe l’esecuzione congiunta delle sanzioni spettano le competenze decisionali in materia d’esecuzione anche per quanto concerne le sanzioni pronunciate negli altri Cantoni.
Art. 16 Assunzione delle spese
Le spese d’esecuzione delle misure sono assunte dal Cantone cui compete l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.
Le spese d’esecuzione delle pene sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.
Le spese per l’esecuzione congiunta dell’internamento sono assunte in parti uguali dai Cantoni interessati.
Art. 17 Proventi da pene pecuniarie e multe
Se nell'ambito dell’esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità è applicato l’articolo 11 capoverso2, i proventi delle pene pecuniarie o delle multe sono ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni interessati.
Sezione 5 Divieto di condurre e retribuzione
Art. 18 Divieto di condurre
Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell’articolo 67b CP all’autorità competente secondo l’articolo4 capoverso1 dell’ordinanza del 23 agosto 20003 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre.
L’autorità competente:
determina la data d’entrata in vigore del divieto di condurre;
comunica tale data al condannato e gli ordina di consegnare la sua licenza per allievo conducente o di condurre;
iscrive il divieto di condurre nel registro delle autorizzazioni a condurre.
Art. 19 Retribuzione
I Cantoni stabiliscono l’ammontare della retribuzione di cui all’articolo 83 CP e il suo impiego da parte del detenuto.
Sezione 6 Esecuzione di sentenze dei tribunali militari e del Tribunale penale
federale
Art. 20
La presente ordinanza si applica per analogia all’esecuzione di sanzioni disposte da sentenze:
dei tribunali militari;
del Tribunale penale federale.
Se si applicano disposizioni della sezione 2 o 4, le sanzioni disposte dal tribunale militare o dal Tribunale penale federale sono considerate ordinate dal tribunale del Cantone competente per l’esecuzione secondo l’articolo 212 della procedura penale militare del 23 marzo 19794 o secondo l’articolo 241 della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale. I tribunali militari e il Tribunale penale federale rimangono tuttavia competenti per le decisioni di cui agli articoli6 capoverso4 secondo periodo,7 capoverso2, 9 capoverso1 ultimo periodo, 10 capoverso 2 e 11 capoverso2.
Sono fatte salve normative speciali in altri atti federali concernenti l’indennizzo dei Cantoni per tale esecuzione.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza (1) del 13 novembre 19736 sul Codice penale svizzero (OCP 1); 2. ordinanza (2) del 6 dicembre 19827 sul Codice penale svizzero (OCP 2); 3. ordinanza (3) del 16 dicembre 19858 sul Codice penale svizzero (OCP 3).
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
19 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |