Fonte

RU 2006 4503

Ordinanza
sul casellario giudiziale
(Ordinanza VOSTRA)

del 29 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 367 capoversi3 e 6 del Codice penale1 (CP) e l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

Per il sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, la presente ordinanza disciplina, a tenore degli articoli 365–371 CP, in particolare:

  1. l’autorità responsabile;

  2. i dati raccolti, i diritti di trattamento dei dati e il momento dell’iscrizione;

  3. l’eliminazione dei dati;

  4. le autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione;

  5. la comunicazione dei dati;

  6. il diritto all’informazione delle persone interessate;

  7. la sicurezza dei dati e le esigenze tecniche;

  8. gli emolumenti e la ripartizione dei costi;

  9. l’utilizzo dei dati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.

Sezione 2 Autorità responsabile

Art. 2

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile di VOSTRA.

Coordina le attività delle autorità e dei servizi collegati a VOSTRA e provvede affinché assolvano i loro compiti conformemente alle prescrizioni.

RS 331

Aiuta le autorità e i servizi collegati a VOSTRA a risolvere problemi di applicazione e tiene corsi di base e di perfezionamento per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

Controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine, è autorizzato ad accedere ai verbali. Può inoltre consultare i documenti utilizzati quale base dell’iscrizione o della comunicazione, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli. Può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione.

Rilascia e revoca i diritti di trattamento individuali.

Emana istruzioni per la tenuta e l’utilizzo di VOSTRA, in particolare il regolamento per il trattamento.

Sezione 3 Dati raccolti, diritti di trattamento dei dati e momento

dell’iscrizione

Art. 3 Sentenze

In VOSTRA sono iscritte:

  1. le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM) o da altre leggi federali, tranne i casi di cui all’articolo9 lettera b;

  2. le sentenze di assoluzione pronunciate dalle di autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal CPM o da altre leggi federali, se è stata ordinata una misura, tranne i casi di cui all’articolo9 lettera c;

  3. le condanne per contravvenzioni previste dal CP, dal CPM o da altre leggi federali se: 1. è inflitta una multa superiore a 5000 franchi o lavoro di pubblica utilità per oltre 180 ore, o 2. l’autorità giudicante è autorizzata o obbligata esplicitamente nella rispettiva legge federale a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva;

  4. le condanne per contravvenzioni non soggette all’obbligo di iscrizione giusta la lettera c se sono parte di una sentenza soggetta all’obbligo di iscrizione;

  5. le sentenze emesse all’estero contro cittadini svizzeri e quelle comunicate all’UFG conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19594 e ai trattati internazionali vigenti se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo il CP (art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c) e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere comparabili.

L’iscrizione delle sentenze contro minori è retta dall’articolo 366 capoverso 3 CP.

Le condanne con la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena sono iscritte con la pertinente indicazione (art. 42 e 43 CP, art. 36 e 37 CPM e art. 35 della LF del20 giu. 20035 sul diritto penale minorile [DPMin]).

Art. 4 Sanzioni

Al momento dell’iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni:

  1. le pene principali;

  2. le pene accessorie; c le pene detentive sostitutive inflitte dal giudice nella formulazione della sentenza (art. 106 cpv. 2 CP e art. 60c cpv. 2 CPM6; d le misure terapeutiche e l’internamento (art. 59–61, 63 e 64 CP);

  3. la cauzione preventiva (art. 66 CP);

  4. l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67 CP e art. 50 CPM);

  5. il divieto di condurre (art. 67b CP e art. 50abis CPM);

  6. la degradazione (art. 35 CPM);

  7. l’esclusione dall’esercito (art. 48 e 49 CPM).

Nel caso di minori, l’iscrizione di sanzioni è retta dall’articolo 366 capoverso 3 CP.

Art. 5 Decisioni successive

In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica di iscrizioni esistenti:

  1. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale della pena; vanno iscritte anche le conseguenze di una revoca o di un rifiuto della revoca: la pena unica, l’ammonimento, la protrazione del periodo di prova, la disposizione dell’assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 46 e 95 CP, art. 40 CPM7 e art. 35 cpv. 2 DPMin8 in combinato disposto con l’art. 31 DPMin);

  2. la sostituzione di una sanzione con un’altra sanzione ai sensi degli articoli 62c capoversi3, 4 e 6, 63b capoverso5, 65 capoversi1 e 2 CP nonché dell’articolo 32 capoverso 4 DPMin, ordinata da un tribunale;

  3. l’attenuazione quanto a contenuto e durata nonché la revoca dell’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67a CP e art. 50a CPM).

Art. 6 Decisioni d’esecuzione

In VOSTRA sono iscritte seguenti decisioni che concernono l’esecuzione delle pene o misure:

  1. le decisioni dell’autorità competente o del tribunale di cui alle disposizioni seguenti: 1. CP: articoli 62 capoversi 1–4, 62a capoversi 1–3 e 5, 62c capoversi 1–4, 63a capoverso2, 63b capoversi2, 4 e 5, 64a capoversi 1–3, 95 capoversi4 e 5, 86 (compresa la liberazione condizionale in caso di pena detentiva sostitutiva), 87 e 89 capoverso2, 2. DPMin9: articoli18, 19, 28 capoverso1, 29 capoversi 1–3 e 31 capoversi 1–3;

  2. la grazia e l’amnistia.

Art. 7 Procedimenti penali pendenti

In VOSTRA sono iscritte:

  1. persone contro cui in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti secondo il diritto federale; sono indicati: 1. il numero attribuito ai dati personali dell’imputato, 2. la data in cui il procedimento è stato aperto, 3. l’autorità responsabile del procedimento (incluso il numero di riferimento), 4. i reati di cui è accusato l’imputato.

  2. modifiche rilevanti nei fatti di cui alla lettera a, in particolare la cessione del procedimento nonché la modifica dell’imputazione.

Art. 8 Richiesta di estratti di casellari giudiziali stranieri

Sono iscritte in VOSTRA le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate da autorità svizzere.

Questi dati sono accessibili soltanto all’UFG, che tiene il casellario, e alle autorità richiedenti.

L’autorizzazione a presentare tali richieste in via elettronica è disciplinata negli allegati2 e 3.

Art. 9 Iscrizioni escluse

Non sono iscritte:

  1. le sentenze per violazioni di disposizioni penali del diritto cantonale;

  2. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena;

  1. le sentenze di assoluzione che comprendono soltanto una pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50b CPM10, una confisca (art. 69–72 CP e art. 51–52 CPM) o assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM);

  2. le contravvenzioni, tranne quelle di cui all’articolo3 capoverso1 lettere c e d;

  3. le decisioni che commutano: 1. pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive, 2. lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive;

  4. le pene regolamentari e disciplinari;

  5. le spese conseguenti a una sentenza.

Art. 10 Dati e diritti di trattamento dei dati

L’allegato1 disciplina i dati e i relativi campi di dati.

Le autorizzazioni delle autorità federali e delle autorità cantonali per il trattamento di tali dati figurano in forma di tabelle rispettivamente nell’allegato2 e nell’allegato3.

Art. 11 Momento dell’iscrizione

Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato.

Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di grado superiore passata in giudicato o della decisione successiva.

In caso di procedimenti penali pendenti, i dati vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane dall’apertura del procedimento penale o dal cambiamento intervenuto.

L’iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché mette in questione lo scopo del procedimento penale.

Sezione 4 Eliminazione dei dati

Art. 12

Sono eliminati senza indugio da VOSTRA:

  1. le iscrizioni nei casi di cui all’articolo 369 CP;

  2. le iscrizioni relative a persone la cui morte è comunicata da un’autorità;

  3. le sentenze annullate;

  4. i procedimenti penali pendenti abbandonati o conclusi con una sentenza;

e. le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri, non appena le autorità estere hanno dato seguito alla richiesta.

L’eliminazione di iscrizioni relative a pene detentive con la sospensione condizionale parziale è retta dalle regole per l’eliminazione di pene con la condizionale (art. 369 cpv. 3 CP).

Sezione 5 Autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione,

comunicazione e cooperazione

Art. 13 Ufficio federale di giustizia (UFG)

L’UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti:

  1. dati comunicati da autorità federali non collegate;

  2. sentenze straniere conformemente all’articolo3 capoverso1 lettera e.

Tratta le seguenti richieste di estratto di VOSTRA:

  1. richieste di privati;

  2. richieste di autorità federali non collegate;

  3. richieste di autorità estere.

Tratta richieste di estratto di un casellario giudiziale straniero da parte di autorità svizzere collegate.

Comunica allo Stato d’origine, se noto, condanne e decisioni successive contro cittadini stranieri in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195911 e dei trattati internazionali vigenti. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni circa le comunicazioni alle autorità estere.

Art. 14 Servizi di coordinamento cantonali

I servizi di coordinamento cantonali hanno i compiti seguenti:

  1. iscrivono in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione delle autorità cantonali non collegate a VOSTRA;

  2. allestiscono estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate;

  3. sono gli interlocutori cantonali per l’UFG per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.

  4. aiutano l’UFG a controllare il trattamento dei dati.

I Cantoni possono demandare al loro servizio di coordinamento altri compiti relativi a VOSTRA, in particolare l’iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l’allestimento degli estratti di VOSTRA per le medesime.

Art. 15 Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti:

  1. iscrive in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione delle autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA;

  2. allestisce estratti di VOSTRA per le autorità della giustizia militare non collegate;

  3. è l’interlocutore della giustizia militare per l’UFG per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.

  4. aiuta l’UFG in occasione del suo controllo del trattamento dei dati.

Art. 16 Altre autorità collegate autorizzate all’iscrizione on line

Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati:

  1. le autorità della giustizia penale, comprese le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale;

  2. le autorità della giustizia militare;

  3. le autorità preposte all’esecuzione penale.

Art. 17 Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione

Le autorità cantonali della giustizia e dell’esecuzione penale non collegate a VOSTRA comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale.

Le autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA comunicano i loro dati al servizio di coordinamento della giustizia militare per iscrizione in VOSTRA. L’Ufficio dell’uditore in capo disciplina i particolari.

Le autorità della giustizia penale della Confederazione non collegate a VOSTRA e le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale e non sono collegate a VOSTRA comunicano i dati all’UFG per iscrizione in VOSTRA.

Le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l’amnistia all’UFG per iscrizione in VOSTRA.

Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l’amnistia al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.

Art. 18 Dovere di diligenza e principi del trattamento dei dati

Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.

Si accertano che i dati che iscrivono in VOSTRA o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.

Se dubita dell’esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l’autorità che procede all’iscrizione invita l’autorità mittente a riesaminare la comunicazione o si procura i complementi necessari mediante richieste d’informazioni. Può stampare l’estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un’iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti.

Le autorità che dispongono di un diritto di trattamento dei dati sono autorizzate a trattare i dati soltanto se questi sono necessari per l’adempimento dei loro compiti legali.

I dati del casellario giudiziale di cui all’articolo 366 capoversi 2–4 CP possono essere isolati in una nuova raccolta di dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

Le autorità possono trasmettere dati del casellario giudiziale soltanto se dispongono di una espressa base legale formale per tale trasmissione e solo per gli stessi obiettivi per i quali hanno ricevuto tali dati.

Art. 19 Obbligo d’informazione degli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti

Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle autorità abilitate all’iscrizione per verificare i dati personali da trattare.

Art. 20 Comunicazione circa l’insuccesso del periodo di prova

Se nell’ambito dell’iscrizione della sentenza constata che una pena sospesa condizionalmente è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all’articolo 46 capoverso 1 CP, all’articolo 40 capoverso 1 CPM12 o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin13, l’autorità che procede all’iscrizione comunica la revoca all’autorità competente per l’esecuzione della sentenza revocata.

Se in occasione dell’iscrizione di una sentenza pronunciata all’estero constata che il fatto giudicato all’estero rientra nel periodo di prova di una pena con la sospensione condizionale o con la sospensione condizionale parziale già iscritta, l’UFG comunica l’insuccesso del periodo di prova al tribunale svizzero che ha ordinato la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. Se una sentenza pronunciata all’estero rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l’UFG comunica l’insuccesso del periodo di prova all’autorità d’esecuzione.

Se nell’ambito dell’iscrizione della sentenza constata che una liberazione condizionale dall’esecuzione delle pene o delle misure è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso2, 89 capoverso 6 CP o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin, l’autorità che procede all’iscrizione comunica la revoca all’autorità competente per l’esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

Se una persona è stata graziata condizionalmente, l’autorità che procede all’iscrizione comunica all’autorità competente in materia di grazia se tale persona è condannata per un reato commesso durante il periodo di prova.

Sezione 6 Comunicazione dei dati

Art. 21 Accesso mediante procedura di richiamo

L’accesso mediante procedura di richiamo è retto dall’articolo 367 capoversi2 e 4 CP.

L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):

  1. prevenzione di reati secondo l’articolo2 capoversi1 e 2 della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

  2. indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP;

  3. espletamento di procedimenti penali (indagini di polizia giudiziaria) relativi a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP;

  4. trasmissione di informazioni a Interpol: 1. nell’ambito di procedimenti penali avviati, 2. nell’ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP, 3. per la prevenzione di reati secondo l’articolo2 capoversi1 e 2 LMSI;

  5. controllo legale del sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus);

  6. direzione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

  7. pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 193115 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri come pure preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell’articolo 121 capoverso2 della Costituzione federale16;

  1. trasmissione di informazioni all’Ufficio europeo di polizia Europol ai sensi dell’articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alle lettere a e b;

  2. trasmissione di informazioni ad autorità estere di sicurezza nell’ambito di richieste su questioni di poco conto (richieste clearing); i dati la cui trasmissione non rientra nell’interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo consenso.

Art. 22 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze, necessari all’adempimento dei compiti elencati:

  1. le autorità di cui all’articolo 367 per l’adempimento dei loro compiti capoverso 2 CP: legali secondo l’articolo 365 capoverso 2 CP;

  2. le autorità amministrative federali e cantonali che pronunciano deci- per l’espletamento di procedimenti sioni penali basate sul diritto fede- penali; rale:

  3. il servizio dell’UFG competente per procedure internazionali in materia per l’assistenza giudiziaria interna- di assistenza giudiziaria e di estradizionale: zione;

  4. le autorità tutorie cantonali e per la pronuncia e la revoca di misure comunali: tutorie;

  5. le autorità cantonali competenti per per la pronuncia e la revoca della la privazione della libertà persona- privazione della libertà a fini assistenle a fini assistenziali: ziali;

  6. le autorità cantonali competenti per per controlli di sicurezza civili e milil’esecuzione dei controlli di sicu- tari secondo l’articolo2 capoverso 4 rezza relativi alle persone: lettera c LMSI17;

  7. le autorità federali e cantonali per l’espletamento di procedure di competenti in materia di grazia: grazia;

  8. le autorità cantonali competenti per per l’espletamento di procedure di la procedura di naturalizzazione: naturalizzazione;

  9. il servizio federale competente per la valutazione dei rischi rappresenper la protezione delle persone tati da persone nei confronti delle quali conformemente all’articolo22 sussistono indizi secondo cui potrebcapoverso 1 LMSI: bero costituire un pericolo per persone degne di protezione giusta l’articolo 22 capoverso 1 LMSI.

A tale scopo presentano richiesta scritta all’UFG o al servizio di coordinamento cantonale.

Art. 23 Estratti rilasciati ad autorità estere

L’UFG rilascia, su richiesta, estratti del casellario alle autorità estere soltanto se previsto da una convenzione, da un trattato internazionale o da una legge formale oppure se lo Stato richiedente concede la reciprocità.

Il DFGP può emanare istruzioni circa il rilascio di estratti alle autorità estere.

Art. 24 Estratti rilasciati a privati

Soltanto l’UFG è abilitato al rilascio di estratti a privati.

Il privato deve comprovare la propria identità.

Un privato può ottenere un estratto su terzi unicamente se questi danno il loro consenso scritto.

Art. 25 Contenuto degli estratti rilasciati a privati

L’estratto rilasciato a privati riporta i seguenti dati personali (all.1 n. 1):

1. cognome, cognome di nascita, nome (n.1.2); 2. data di nascita (n.1.4); 3. luogo di origine, cittadinanza (n.1.6); 4. indirizzo (n.1.10).

Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell’estratto rilasciato a privati giusta l’articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all.1

n. 4) o su decisioni successive e decisioni d’esecuzione (all.1 n. 5): 1. data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante (n.4.2); 2. data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore (n.4.3); 3. pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica (n.4.7); 4. fattispecie e forma di perpetrazione (n.4.8); 5. tipo e durata della pena principale nonché forma dell’esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) (n.4.11); 6. in caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera (n.4.12); 7. in caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale (n.4.13); 8. ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive (n.4.14); 9. durata del periodo di prova (n.4.15); 10. tipo di misura (n.4.16);

11. in caso di interdizione all’esercizio di una professione: durata, tipo di attività vietata nonché portata dell’interdizione (interdizione totale dell’esercizio dell’attività o interdizione di esercitare autonomamente l’attività) (n.4.17); 12. menzione di un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n.4.19); 13. pene accessorie (n.4.20); 14. data della decisione (n.5.2); 15. autorità giudicante (n.5.3); 16. tipo di decisione (n.5.4); 17. data della liberazione (n.5.5); 18. pena eseguita, non eseguita (n.5.6); 19. misura (revoca, modifica o nuova misura) (n.5.7); 20. durata del periodo di prova prorogato (n.5.8); 21. menzione di un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n.5.9); 22. ammonimento (n.5.10); 23. menzione se vi è stata o no revoca (n.5.11); 24. menzione se vi è stato o no un ripristino della misura (n.5.12); 25. pena residua (n.5.13); 26. esecuzione successiva della pena con la condizionale (n.5.14); 27. grazia e amnistia (n.5.15).

Se il casellario giudiziale non contiene alcuna sentenza o nessuna sentenza che secondo l’articolo 371 CP andrebbe riportata nell’estratto rilasciato a privati, su quest’ultimo figura la menzione: non figura nel casellario giudiziale.

Sezione 7 Diritto all’informazione delle persone interessate

Art. 26

Ogni persona può chiedere all’UFG se in VOSTRA esiste un’iscrizione sul suo conto. All’occorrenza può consultare l’iscrizione completa che la concerne; sono fatte salve le restrizioni del diritto d’accesso secondo l’articolo9 della legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati (LPD).

Chi intende far valere il proprio diritto all’informazione deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta.

L’informazione è data oralmente allo sportello. Non è consentito l’accesso diretto allo schermo del computer o alle singole parti del programma di VOSTRA. Se regi- strata, la persona interessata può consultare integralmente allo sportello un estratto con tutte le iscrizioni. Tale documento scritto non può essere rilasciato.

Se la persona in questione constata che l’estratto integrale contiene dati errati, può fare valere le sue pretese secondo l’articolo 25 LPD.

Sezione 8 Sicurezza dei dati ed esigenze tecniche

Art. 27 Sicurezza dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

  1. l’ordinanza del 26 settembre 200319 sull’informatica nell’Amministrazione federale;

  2. l’ordinanza del 14 giugno 199320 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico.

L’UFG provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.

Art. 28 Verbale d’aggiornamento

Ogni trattamento di dati in VOSTRA viene registrato.

Art. 29 Esigenze tecniche

L’infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare le esigenze tecniche applicabili nell’ambito della tecnologia dell’informazione e della comunicazione della Confederazione.

Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.

Sezione 9 Emolumenti e ripartizione dei costi

Art. 30 Emolumenti per estratti rilasciati a privati

L’UFG riscuote un emolumento di20 franchi per il rilascio di un estratto del casellario giudiziale a privati.

Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l’emolumento di20 franchi è riscosso per ogni estratto.

Gli emolumenti versati non sono restituiti.

Nell’emolumento sono compresi gli esborsi, segnatamente i costi per la consultazione di terzi, le prestazioni in relazione al traffico dei pagamenti e all’incasso nonché nell’ambito della trasmissione, della comunicazione e del trattamento delle ordinazioni.

Per il resto è applicabile l’ordinanza generale dell’8 settembre 200421 sugli emolumenti.

Art. 31 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

La Confederazione si assume le spese d’installazione e d’esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

I Cantoni si assumono le spese d’installazione e d’esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

Le autorità collegate si assumono le spese d’acquisto e d’esercizio degli apparecchi utilizzati.

Sezione 10 Ricerca, pianificazione e statistica

Art. 32 Diritto applicabile

Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo22 della LPD22.

Art. 33 Comunicazione dei dati ’

La comunicazione di dati personali di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica compete all’UFG.

L’UFG mette periodicamente a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di VOSTRA necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 1° dicembre 199923 sul casellario giudiziale informatizzato è abrogata.

Art. 35 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art.10 cpv. 1) Dati e campi di dati 1.1 Numero attribuito ai dati personali (numero sistematico progressivo) 1.2 Cognome, cognome di nascita, nome 1.3 Cognomi precedenti 1.4 Data, luogo e Paese di nascita 1.5 Sesso 1.6 Luogo di origine, cittadinanza 1.7 Genitori 1.8 Stato civile 1.9 Coniuge 1.10 Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora 1.11 Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l’identificazione di persone) 1.12 Statuto di soggiorno di uno straniero 1.13 Menzione di un’eventuale sentenza 1.14 Menzione di un eventuale procedimento penale pendente 1.15 Menzione di un’eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero 1.16 Data della prima iscrizione e dell’ultima mutazione 2.1 Cognome, nome 2.2 Data di nascita 3. Dati su procedimenti penali pendenti 3.1 Numero attribuito ai dati personali giusta il numero1.1 3.2 Data di notifica del procedimento 3.3 Autorità responsabile del procedimento 3.4 Numero di riferimento usato dall’autorità responsabile del procedimento 3.5 Imputazioni 4.1 Numero della sentenza (numero sistematico progressivo) 4.2 Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante 4.3 Data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore 4.4 Numero di riferimento usato dall’autorità giudicante 4.5 Cantone d’esecuzione (sentenza militare) 4.6 In contraddittorio, in contumacia, decreto d’accusa 4.7 Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica 4.8 Fattispecie e forma di perpetrazione 4.9 Tasso alcolemico 4.10 Data della perpetrazione (data o periodo) 4.11 Tipo e durata della pena principale nonché forma dell’esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) 4.12 In caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera 4.13 In caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale 4.14 Ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive 4.15 Durata del periodo di prova 4.16 Tipo di misura 4.17 In caso di interdizione all’esercizio di una professione: durata, tipo di attività vietata nonché portata dell’interdizione (interdizione totale dell’esercizio dell’attività interdizione di esercitare autonomamente l’attività o) 4.18

Durata in giorni del carcere preventivo computato 4.19 Menzione di un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa 4.20 Pene accessorie 4.21 Regole relative alla commisurazione della pena 5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione 5.1 Numero della decisione (numero sistematico progressivo) 5.2 Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato 5.3 Autorità giudicante 5.4 Tipo di decisione 5.5 Data della liberazione 5.6 Pena eseguita, non eseguita 5.7 Misura (revoca, modifica o nuova misura) 5.8 Durata del periodo di prova prorogato 5.9 Menzione di un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa 5.10 Ammonimento 5.11 Menzione se vi è stata o no revoca 5.12 Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura 5.13 Pena residua 5.14 Esecuzione successiva della pena con la condizionale in caso di pene residue 5.15 Grazia e amnistia 6.1 Dati personali giusta il numero 1 6.2 Motivo della richiesta 6.3 Menzione di un eventuale arresto 6.4 Autorità richiedente e data della richiesta 6.5 Autorità estera richiesta

Allegato 2

(art.8 cpv.3 e 10 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali A = Consultazione E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Numero attribui- A A A A A A A A A A A A A A – to ai dati personali (numero sistematico Cognome, E E A E A A A A A A E A A A – cognome di nascita, nome Cognomi E A A A A A A A A A A A A A – precedenti Data, luogo e E E A E A A A A A A E A A A – Paese di nascita Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Sesso E E A E A A A A A A E A A A – Luogo di origi- E E A E A A A A A A E A A A – ne, cittadinanza Genitori E E A E A A A A A A E A A A – Stato civile, E E A E A A A A A A E A A A – coniuge Indirizzo, E E A E A A A A A A E A A A – domicilio sconosciuto, senza fissa dimora Annotazione E A A A A A A A A A A A A A – di trattamento (informazioni supplementari per l’identificazione di persone) Statuto di E E A E – A A A A – A A A A – soggiorno dello Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Menzione di A A A A A A A A A A A A A A – sentenza Menzione di A A A A A A A – A – A A – – – un eventuale penale pendente Menzione di A A A A – A A A A – A A A A – domanda pendente al casellario giudiziale Data della A A A A A A A A A A A A A A – prima

iscrizione e dell’ultima mutazione Cognome, nome E E A E A A A A A A E A A A – Data di nascita E E A E A A A A A A E A A A – Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in 3. Dati su procedimenti penali pendenti A Numero attribui- A A A A A A A – A – A A – – – to ai dati personali giusta il

n. 1.1 Data di notifica E E A E A A A – A – E A – – – Autorità respon- E E A E A A A – A – E A – – – sabile del Numero di E E A E A A A – A – E A – – – riferimento utilizzato dall’autorità responsabile del Imputazioni E E A E A A A – A – E A – – – Numero della A A A A A A A A A A A A A A – sentenza (numero sistematico Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Data della E E A E A A A A A A E A A A – sentenza, della notifica e del passaggio in nonché autorità Data della sen- E E A E A A A A A A E A A A – tenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore Numero di E E A E A A A A A A E A A A – riferimento utilizzato dall’autorità Cantone d’ese- E A A E A A A A A A A A A A – cuzione (sentenza militare) In contradditto- E E A E A A A A A A E A A A – rio, in contumacia, decreto d’accusa Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Pena iniziale, E E A E A A A A A A E A A A – parzialmente unica Fattispecie e E E A E A A A A A A E A A A – forma di perpetrazione Tasso alcole- E E A E A A A A A A E A A A – mico Data della E E A E A A A A A A E A A A – perpetrazione (data o periodo) Tipo e durata E E A E A A A A A A E A A A – della pena principale nonché forma dell’esecuzione (senza condizionale, con la parziale, con la condizionale) Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in In caso di pena E E A E A A A A A A E A A A

– pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera In caso di pena E E A E A A A A A A E A A A – con la sospensione condizionale parziale, durata complessiva nonché durata della parte della pena con la sospensione condizionale Ammontare e E E A E A A A A A A E A A A – valuta delle multe, pene detentive sostitutive Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Durata del E E A E A A A A A A E A A A – periodo di prova Tipo di misura E E A E A A A A A A E A A A – In caso di E E A E A A A A A A E A A A – interdizione dell’esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell’interdizione (interdizione totale dell’esercizio dell’attività, interdizione di esercitare autonomamente l’attività) Durata in giorni E E A E A A A A A A E A A A – del carcere preventivo computato Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Menzione di E E A E A A A A A A E A A A – norma di condotta o assistenza riabilitativa Pene accessorie E E A E A A A A A A E A A A – Regole relative E E A E A A A A A A E A A A – alla commisurazione della pena 5.

Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione Numero della A A A A A A A A A A A A A A – decisione (numero sistematico Data della E E A E A A A A A A E A A E M decisione, della notifica e del passaggio in Autorità E E A E A A A A A A E A A E M Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Tipo di E E A E A A A A A A E A A E M decisione Data della E E A E A A A A A A E A A E M liberazione Pena eseguita, E E A E A A A A A A E A A E M non eseguita Misura (revoca, E E A E A A A A A A E A A E M modifica o nuova misura) Durata del E E A E A A A A A A E A A E M periodo di prova prorogato Menzione di E E A E A A A A A A E A A E M norma di condotta o assistenza riabilitativa Ammonimento E E E A E A A A A A E A A E M Menzione se vi è E E E A E A A A A A E A A E M stata o no revoca Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Menzione se vi E E E A E A A A A A E A A E M è stato o no un ripristino della misura Pena residua E E A E A A A A A A E A A E M Esecuzione E E A E A A A A A A E A A E M successiva della pena con la Grazia e E E A E A A A A A A E A A E M amnistia Dati personali E E – E – – E E – – – – – – – giusta il n.

1 Motivo della E E – E – – E E – – – – – – – Menzione di un E E – E – – E E – – – – – – – eventuale arresto Autorità E E – E – – E E – – – – – – – richiedente e data della Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale di della federale di militare dell’eser- del DDPS federale federale federale preposto ammini- federale di federale di compe- compegiustizia giustizia polizia cito (J1 (PIO) della della migra- della all’esecuzi strative giustizia sicurezza tente in tente in Autorità stranie- E E – E – – E E – – – – – – – ra richiesta

Allegato 3

(art.8 cpv.3 e 10 cpv. 2) Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali A = Consultazione E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di personale a fini alle persone se- zione assistenziali condo la LMSI24 Numero attribuito ai A A A A A A A A A A – dati personali (numero sistematico Cognome, cognome E E A A A A A A A A – di nascita, nome Cognomi precedenti E A A A A A A A A A – Data, luogo e Paese E E A A A A A A A A – di nascita Sesso E E A A A A A A A A – Luogo di origine E E A A A A A A A A – cittadinanza Genitori E E A A A A A A A A – Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Stato civile, coniuge E E A A A A A A A A – Indirizzo, domicilio E E A A A A A A A A – sconosciuto, senza fissa dimora Annotazione di A A A A A A A A A A – trattamento (informazioni supplementari per l’identificazione di persone) Statuto di soggiorno E E A A – A A A A A – dello straniero Menzione di un’ev- A A A A A A A A A A – entuale sentenza Menzione di un A A A – – – – A – – – eventuale procedimento penale pendente Menzione di A A A A – A A A A A – un’eventuale domanda pendente al casellario giudiziale Data della prima A A A A A A A A A A – iscrizione e dell’ultima mutazione Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Cognome, nome E E E A A A A A A A

– Data di nascita E E E A A A A A A A – 3. Dati su procedimenti penali pendenti Numero attribuito ai A A A – – – – A – – – dati personali giusta il n. 1.1 Data di notifica del E E A – – – – A – – – Autorità responsabile E E A – – – – A – – – Numero di riferimen- E E A – – – – A – – – to utilizzato dall’autorità responsabile Imputazioni E E A – – – – A – – – Numero della sentenza A A A A A A A A A A – (numero sistematico Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Data della sentenza, E E A A A A A A A A – della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità Data della sentenza E E A A A A A A A A – di grado inferiore e autorità di grado inferiore Numero di riferimen- E E A A A A A A A A – to utilizzato dall’autorità giudicante Cantone d’esecu- A A A A A A A A A A – zione (sentenza militare) In contraddittorio, E E A A A A A A A A – in contumacia, decreto d’accusa Pena iniziale, E E A A A A A A A A – parzialmente complementare, unica Fattispecie e forma E E A A A A A A A A – di perpetrazione Tasso alcolemico E E A A A A A A A A – Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Data della perpetra- E E A A A A A A A A – zione (data o periodo) Tipo e durata della E E A A A A A A A A – pena principale nonché forma dell’esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) In caso di pena E E A A A A A A A A – pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera In caso di pena con E E A A A A A A A A – la sospensione condizionale parziale, durata complessiva nonché durata della parte della pena con la sospensione Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità

Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Ammontare e valuta E E A A A A A A A A – delle multe, pene detentive sostitutive Durata del periodo E E A A A A A A A A – di prova Tipo di misura E E A A A A A A A A – In caso di interdi- E E A A A A A A A A zione dell’esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell’interdizione (interdizione totale dell’esercizio dell’attività interdizione di esercitare autonomamente l’attività o)r Durata in giorni del E E A A A A A A A A – carcere preventivo computato Menzione di E E A A A A A A A A – un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Pene accessorie E E A A A A A A A A – Regole relative alla E E A A A A A A A A – commisurazione della pena 5.

Dati su decisioni successive Numero della A A A A A A A A A A – decisione (numero sistematico progressivo) Data della decisione, E E E A A A A A A E M della notifica e del passaggio in Autorità giudicante E E E A A A A A A E M Tipo di decisione E E E A A A A A A E M Data della liberazione E E E A A A A A A E M Pena eseguita, non E E E A A A A A A E M eseguita Misura (revoca, E E E A A A A A A E M modifica o nuova misura) Durata del periodo di E E E A A A A A A E M prova prorogato Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Menzione di un’ev- E E E A A A A A A E M entuale norma di condotta o assistenza riabilitativa Ammonimento E E E A A A A A A E E Menzione se vi è E E E A A A A A A E E stata o no revoca Menzione se vi è E E E A A A A A A E E stato o no un ripristino della misura Pena residua E E E A A A A A A E M Esecuzione succes- E E A A A A A A A E M siva della pena con la condizionale Grazia e amnistia E A A A A A A A A E M Dati personali E E E E – – – – – – – giusta il n. 1 Motivo della E E E E – – – – – – – Menzione di un E E E E – – – – – – – eventuale arresto Servizi di Autorità della Autorità Autorità Uffici della Autorità Autorità compe- Autorità com- Autorità Autorità Autorità coordinamento giustizia preposte competenti in circolazione tutorie tenti per la petenti in materia competenti competente competente (SCC) penale all’esecuzione materia di privazione di controlli di in materia di in materia di in materia di Autorità richiedente E E E E – – – – – – – e data della richiesta Autorità straniera E E E E – – – – – – – Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.