Fonte

RU 2006 4647

Ordinanza
sugli emolumenti del DDPS
(OEm-DDPS)

dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Non è applicabile:

  1. alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare;

  2. alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo;

  3. alle attività commerciali.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Sempre che la presente ordinanza non preveda disciplinamenti particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20042 (OgeEm).

Art. 3 Prestazioni soggette a emolumento

Sono soggetti a emolumento le prestazioni di lavoro del personale del DDPS fornite a privati, Cantoni, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività sovrane nonché i costi dei mezzi d’esercizio utilizzati a tale scopo e del materiale dell’esercito.

Art. 4 Domanda

Chi intende avvalersi di una prestazione del DDPS deve presentare una domanda scritta all’unità amministrativa competente del DDPS.

RS 172.045.103

L’unità amministrativa decide sulla domanda. In caso di prestazioni con considerevole impiego di personale o di materiale, prima del rilascio dell’autorizzazione essa deve ottenere l’approvazione della Segreteria generale del DDPS.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti per prestazioni del DDPS sono calcolati in funzione degli oneri, sempre che al riguardo nell’allegato non sia stabilito un importo forfettario.

Se l’emolumento è calcolato in funzione degli oneri, sono applicabili le tariffe orarie di cui all’allegato. Esse comprendono i costi del materiale usualmente necessario.

Nelle tariffe di volo orarie non sono compresi i costi per il personale di cabina (Cabin Crew), l’alloggio dell’equipaggio, il catering, le assicurazioni speciali (per es. per impieghi in regioni di crisi) nonché per i lavori necessari prima e dopo l’impiego. Detti costi sono fatturati separatamente come esborsi.

Le tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree che non figurano nell’allegato sono stabilite nel quadro delle aliquote di cui al numero 2 dell’allegato.

Oltre agli esborsi di cui all’articolo6 capoverso 2 OgeEm3, è considerata un esborso anche l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Supplemento

È riscosso un supplemento del 50 per cento al massimo per:

  1. prestazioni di lavoro fornite al di fuori dell’orario di lavoro normale o fornite d’urgenza a richiesta;

  2. materiale supplementare che deve essere procurato per l’impiego desiderato oppure nel caso di un dispendio di materiale particolarmente elevato.

Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e condono di emolumenti

La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolumenti giusta l’articolo3 capoverso 2 OgeEm4 nonché sul differimento, sulla riduzione e sul condono giusta l’articolo 13 OgeEm.

I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell’emolumento, forniscono un’adeguata controprestazione.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 21 dicembre 19905 sulle prestazioni fornite dal DPPS e la riscossione di emolumenti è abrogata.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

L’ordinanza dell’8 dicembre 19976 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 1

La presente ordinanza disciplina, nell’ambito delle attività civili e delle attività fuori del servizio:

  1. l’impiego di truppe in servizio d’istruzione e di formazioni di professionisti, nonché degli esercizi della logistica;

  2. gli impieghi di aeromobili.

Art. 6 cpv.3

La truppa porta con sé il materiale dell’esercito necessario per il proprio impiego. Il materiale dell’esercito supplementare deve essere domandato separatamente dal richiedente (art. 10).

Art. 7 cpv.4

Abrogato Titolo che precede l’art. 10

Sezione 3 Consegna di materiale dell’esercito supplementare

Art. 10

Le domande di consegna di materiale dell’esercito supplementare presentate all’esercito da persone fisiche o giuridiche in occasione di impieghi di cui all’articolo1 sono trasmesse alla regione territoriale competente, quelle concernenti il materiale speciale delle Forze aeree alla Base logistica dell’esercito.

La consegna di tale materiale supplementare e l’accordo di pagamento di diritto privato si fondano sulle pertinenti istruzioni del DDPS.

Art. 11 e 12

Abrogati

Art. 13 cpv.1

Le condizioni di cui all’articolo2 sono applicabili per analogia ai trasporti aerei e ad altri impieghi di aeromobili a favore di attività civili e attività fuori del servizio.

Art. 17 cpv.3

Il richiedente deve pagare un emolumento per i trasporti aerei e gli altri impieghi di aeromobili che implicano la presenza di piloti militari di professione o di milizia. L’emolumento è riscosso dalle Forze aeree conformemente all’ordinanza dell’8 novembre 20067 sugli emolumenti del DDPS. Per la consegna di materiale dell’esercito supplementare è applicabile l’articolo 10.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(art. 5) Tariffe degli emolumenti

1 Tariffe orarie per il personale federale

Livello Tariffa oraria in franchi A dipendenza delle conoscenze specialistiche richieste e del livello di funzione. 90.– a 150.–

2 Prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree

Tipo di aeromobile Tariffa oraria in franchi 2.1 Falcon 50 8 000.– 2.2 Excel Citation 5 500.– 2.3 Lear Jet 5 000.– 2.4 Super Puma/Cougar 10 500.– 2.5 Dauphin 6 200.– 2.6 Alouette III 2 600.– 2.7 Ricognitore telecomandato ADS 95 (senza accompagnamento da parte di un Alouette III) 7 300.–

3 Importi forfettari per esami e studi presso la

Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) Tasse d’esame e tassa d’iscrizione Franchi

3.1 Tasse d’esame per studenti della SUFSM

(valutazione pratica delle attitudini sportive) 100.–

3.2 Tassa d’iscrizione semestrale per studenti dei corsi di diploma (corso di bachelor e di master) 700.–