RU 2006 4687
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Modifica del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1579 (2004), 1683 (2006) e 1689 (2006)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
Art. 1 cpv. 3 lett. b
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi1 e 2 per:
b. l’utilizzazione esclusiva da parte delle forze di sicurezza e di polizia del governo liberiano, controllate e formate dall’inizio del mandato della MINUL nell’ottobre del 2003;
Art. 5
Abrogato
Art. 7 cpv.1
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli1, 2 e 4.
Art. 9 cpv.1
Chiunque viola gli articoli1, 2, 4 o 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.