RU 2006 4791
Ordinanza
sull’equipaggiamento personale dei militari
(OEPM)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 110 capoverso3, 113, 114 capoverso3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),
Art. 2 cpv.2 lett. c e 3
Prima di entrare in servizio, i militari:
c. fanno modificare o cambiare i capi d’uniforme che non sono più della misura giusta.
Gli organi incaricati della chiamata possono designare altri articoli da portare con sé in servizio militare.
Art. 3 cpv.2 primo periodo
Di regola, la Base logistica dell’esercito (BLEs) provvede all’adattamento durante il servizio militare. …
Art. 4 cpv.3
I militari che restituiscono oggetti d’equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.
Art. 6 cpv.1 frase introduttiva
In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, presso la BLEs: ...
Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale
Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, quest’ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso la BLEs.
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide entro dodici mesi se l’arma è definitivamente ritirata o riconsegnata al militare.
Art. 8 cpv.1 e 2
I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dalla BLEs al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole.
Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell’equipaggiamento e il suo deposito.
Art. 11 cpv.1 lett. b e d nonché3 e 4
Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:
negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari;
confermano per scritto che non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso2 della legge sulle armi del 20 giugno 19973.
Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dalla BLEs in un’arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.
Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.
Art. 12 cpv.1 lett. c e 3
La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se:
c. confermano per scritto che non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso2 della legge sulle armi del 20 giugno 19974.
Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.
Art. 13
Abrogato
II
Eccettuato l’articolo 11 capoverso1 lettera b, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
L’articolo 11 capoverso1 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2010.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |