RU 2006 4827
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 27 Contributi di superficie
Il contributo di superficie ammonta a 1150 franchi all’anno per ettaro.
Un contributo supplementare di 450 franchi all’anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.
Art. 62a Compensazione di contributi etologici inferiori nel 2006
I contributi etologici del 2006 per i polli da ingrasso e i tacchini vengono aumentati se:
nei 12 mesi prima del giorno di riferimento 2006 vengono detenuti polli di ingrasso e tacchini che danno diritto a contributi etologici; e
l’effettivo di polli da ingrasso e di tacchini determinante per i contributi etologici nel 2006 era inferiore di più di 2 UBG rispetto al 2005.
L’aumento corrisponde alla differenza tra i contributi etologici del 2006 e quelli del 2005.
Art. 70b Prescrizioni in materia di profilassi delle epizoozie
Se determinate condizioni richieste per la concessione dei contributi etologici non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né rifiutati.
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
L’articolo 62a entra in vigore il 1° gennaio 2007 con effetto sino al 31 dicembre 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |