RU 2006 4909
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr)
Modifica del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Art. 1 cpv. 3
Gli articoli 10, 14–29 e 50–54 non si applicano al tabacco, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco, ai quali sono applicabili le corrispondenti disposizioni dell’ordinanza del 27 ottobre 20042 sul tabacco.
Art. 2 cpv.1 lett. o–q
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
zoonosi: qualsiasi malattia infettiva direttamente o indirettamente trasmissibile per via naturale dall’animale all’uomo;
agente zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra unità biologica suscettibile di provocare una zoonosi;
resistenza agli antibiotici: la facoltà sviluppata da un microrganismo di sopravvivere o addirittura di moltiplicarsi nonostante la presenza di una sostanza antimicrobica in una concentrazione solitamente sufficiente a inibire la moltiplicazione di microrganismi della stessa specie o a ucciderli.
Art. 25 cpv.1
Chiunque utilizza derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono OGM o li contengono, deve stabilire principi conformi alla «Buona prassi di fabbricazione» e adottare provvedimenti per evitare mescolanze indesiderate con organismi non modificati geneticamente.
Art. 39 Oggetti contenenti nichelio
Il DFI stabilisce i requisiti applicabili agli oggetti contenenti nichelio che, secondo la loro destinazione, restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle.
Art. 47 Igiene
Il responsabile deve provvedere affinché:
le derrate alimentari e gli oggetti d’uso non siano modificati sfavorevolmente da microrganismi, sostanze estranee o in altro modo;
una derrata alimentare, considerata la sua destinazione, sia idonea al consumo umano.
Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani.
Art. 49 cpv. 3 frase introduttiva
Art. 51 cpv.2 lett. a e f
Art. 54 cpv.2 e 3
Se il responsabile constata o ha motivo di ritenere che il manifestarsi di malattie provocate dal consumo di alimenti ha un nesso con la propria azienda alimentare, deve provvedere a conservare campioni delle derrate alimentari sospette o ceppi degli agenti patogeni isolati e se necessario metterli a disposizione delle autorità di esecuzione.
Attuale capoverso2
Art. 55a Analisi autonome relative alle zoonosi
Le aziende alimentari che svolgono autonomamente analisi relative agli agenti zoonotici sottoposti a un programma di sorveglianza ai sensi dell’articolo 65a sono tenute:
a conservare per almeno tre anni i risultati e i ceppi isolati;
dietro richiesta, a comunicare i risultati e presentare gli agenti patogeni isolati alle autorità competenti.
Art. 56 cpv. 3 lett. f
Art. 64 Piano di controllo nazionale pluriennale
L’UFSP allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale d’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria e con l’Ufficio federale dell’agricoltura e dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione.
Nel piano di controllo possono essere inserite anche le analisi destinate alla sorveglianza degli agenti zoonotici.
Art. 65 cpv. 3
Art. 65a Monitoraggio per la lotta contro gli agenti zoonotici
L’UFSP rileva i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi che ne derivano.
L’UFSP gestisce una struttura per la sorveglianza della frequenza e della diffusione degli agenti zoonotici di rilevanza epidemiologica per l’essere umano in rapporto con le derrate alimentari.
Art. 65b Sorveglianza per la lotta contro le resistenze agli antibiotici
L’UFSP può rilevare dati riguardanti la resistenza degli agenti zoonotici provenienti dalle derrate alimentari agli antibiotici e preleva o fa prelevare isolati clinici se sussistono indizi di eventuali pericoli per la salute della popolazione.
Art. 69 cpv.1
Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 LDerr non possono essere esportati.
Art. 80 cpv. 4, 7 e 9
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |