RU 2006 4919
Ordinanza del DFI
sugli alimenti speciali
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:
Art. 4 cpv.2
Oltre alle indicazioni secondo il capoverso1, può figurare la menzione «10 g di carboidrati (compresi i polialcoli) sono contenuti in X g oppure ml».
Art. 5 cpv.2
Un alimento è considerato privo di lattosio, quando contiene meno dello 0,5 g di lattosio per 100 g o 100 ml di alimento pronto al consumo.
Art. 6 cpv. 5
Il tenore di sodio dell’alimento pronto al consumo deve essere indicato in grammi per 100 g o per 100 ml.
Art. 7 cpv.1
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 8 cpv.2
Le paste alimentari povere di proteine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 concernenti i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola.
Art. 9 cpv.3 e 4
Le paste alimentari prive di glutine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernenti i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, essere fabbricate completamente o parzialmente con amido o fecola.
Se le paste alimentari prive di glutine sono costituite prevalentemente da amido o fecola, ciò deve essere indicato nella denominazione specifica (ad es. pasta alimentare con amido).
Art. 11 frase introduttiva
Un alimento è considerato a tenore ridotto di carboidrati quando il tenore di carboidrati assimilabili (compresi i polialcoli) nel prodotto pronto al consumo è ridotto nella misura seguente rispetto all’alimento normale corrispondente: ...
Art. 15 Alimenti ricchi di fibre alimentari
Un alimento è considerato ricco di fibre alimentari quando:
il tenore di fibre alimentari naturali o aggiunte (sostanze di zavorra) nel prodotto pronto al consumo è di almeno il 6 per cento in massa; e
nella razione giornaliera sono contenuti almeno 6 g di tali fibre alimentari.
Per le bevande ricche di fibre alimentari è sufficiente un tenore di 6 g nella razione giornaliera.
Art. 17 cpv.4 lett. c
Le indicazioni sull’imballaggio, l’etichetta o il prospetto allegato devono contenere le informazioni necessarie per l’impiego corretto. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo4 capoverso1 bisogna menzionare:
c. la quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine dell’allegato2 ed eventualmente di colina, inositolo, L-carnitina e taurina per 100 ml di preparazione pronta al consumo;
Art. 18 cpv.4 lett. b
Le indicazioni sull’imballaggio, sull’etichetta o sui prospetti allegati devono fornire le informazioni necessarie per il corretto uso del prodotto. Oltre alle indicazioni secondo l’articolo4 capoverso1 devono figurare:
b. la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui all’allegato 5 ed eventualmente di colina, inositolo, L-carnitina e taurina per 100 ml di preparato pronto al consumo;
Art. 20 cpv. 8, 9 e 10 secondo e terzo periodo
Per rispondere ai bisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può ammontare fino al 300 per cento del tenore secondo l’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata.
Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle
… Esso verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità degli additivi in questione. L’articolo 6 capoversi1 e 4 ODerr è applicabile per analogia.
Art. 20a Alimenti dietetici a fini medici speciali
Per alimenti dietetici destinati a fini medici speciali s’intendono alimenti che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali delle persone seguenti:
pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute (compresi i metaboliti);
pazienti che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti speciali o una combinazione di entrambi.
Si distinguono in tre categorie:
alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive che possono costituire l’unica fonte di nutrimento;
alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che possono costituire l’unica fonte di nutrimento;
alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che non sono adatti a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.
Gli alimenti di cui al capoverso2 lettere a e b possono essere utilizzati per sostituire completamente o in parte l’alimentazione di un paziente.
La formulazione di alimenti dietetici a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali ragionevoli. Essi devono essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante. Devono inoltre rispondere efficacemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; ciò deve essere comprovato mediante dati scientifici generalmente consolidati. Detti alimenti devono soddisfare i criteri di cui all’allegato 14a e possono contenere le sostanze nutritive di cui all’allegato 14.
Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento dietetico destinato a fini medici speciali che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 14a, deve informarne l’UFSP. Inoltre deve presentare all’UFSP un imballaggio o un’etichetta originale oppure le rispettive prove di stampa laser con ricetta.
Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento dietetico destinato a fini medici speciali che non soddisfa i requisiti di cui all’allegato 14a, necessita di un’autorizzazione dell’UFSP. Quest’ultimo ne verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità.
La denominazione specifica è «alimento dietetico a fini medici speciali».
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare:
l’indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, nonché l’indicazione del tenore medio di tutti i sali minerali e tutte le vitamine contenuti nel prodotto di cui all’allegato 14a, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata;
a scelta l’indicazione del tenore delle componenti di proteine, carboidrati e lipidi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, sempre che questa informazione sia necessaria per il corretto uso del prodotto, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata;
se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto;
informazioni sull’origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto;
la menzione «per particolari esigenze nutrizionali in caso di...» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il prodotto è destinato;
se del caso, la menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni;
la descrizione delle proprietà o caratteristiche a cui il prodotto deve la sua l’utilità, se del caso con indicazioni sull’aumento, sulla riduzione, sull’eliminazione o comunque sulla modifica di determinate sostanze nutritive, come pure i motivi che giustificano l’uso del prodotto;
se del caso, l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
L’imballaggio o l’etichetta deve recare le seguenti indicazioni, precedute dalla dicitura «Avvertenza importante» (o da una formulazione equivalente):
la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica;
la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;
se del caso, la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d’età;
se del caso, la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici ai quali il prodotto è destinato.
Art. 21 cpv. 5
Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle
Art. 22 cpv.2, 5 e 6
Essi sono offerti al consumo in forme farmaceutiche quali capsule, pastiglie, liquidi o polveri.
Per rispondere al fabbisogno fisiologico-nutrizionale specifico di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può raggiungere il 300 per cento di quanto indicato nell’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata.
Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle
Art. 22a Lievito alimentare
Il lievito alimentare è prodotto con diversi tipi di lievito quali Saccharomyces cerevisiae e Candida utilis, adatti all’alimentazione umana. Questo prodotto è consegnato al consumatore con o senza preparazione (ad es. deamarizzazione, inattivazione, distruzione della parete cellulare).
Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il tipo di lievito. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina. Deve essere indicato il tipo di trattamento.
Il lievito alimentare che durante la fabbricazione è stato arricchito in modo mirato con vitamine o sali minerali, deve essere caratterizzato di conseguenza (ad es. lievito al selenio).
Il lievito alimentare può contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell’allegato 13 nelle quantità ivi indicate.
Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle
Art. 22b Microalghe
Le alghe del genere Clorella Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa, sono alghe verdi unicellulari di dimensioni microscopiche (microalghe), adatte all’alimentazione.
L’alga del genere Spirulina Spirulina platensis (Spirulina pacifica) è un’alga blu unicellulare di dimensione microscopica (microalga), adatta all’alimentazione.
Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il genere di alga. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina del ceppo dell’alga.
Le alghe Clorella o Spirulina che durante la fabbricazione sono state arricchite in modo mirato con vitamine o sali minerali, devono essere caratterizzate di conseguenza.
Le microalghe possono contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell’allegato 13 nelle quantità ivi indicate.
Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle
Art. 23 cpv. 5
Per quanto concerne le bevande speciali contenenti caffeina è permessa la denominazione specifica «energy drink».
II
Il titolo dell’allegato4 è modificato come segue:
Criteri per la composizione di alimenti per lattanti che giustificano un’indicazione pubblicitaria corrispondente
Gli allegati 12, 13 e 14 sono sostituiti dalle nuove versioni qui annesse.
La presente ordinanza è completata con un nuovo allegato 14a conformemente alla versione qui annessa.
III
Le derrate alimentari oggetto delle modifiche di cui alle cifre I e II possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2007. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Allegato 12
(art. 20 cpv. 7 e 13) Sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento) Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni L-carnitina base, tartrato, in mg per razione al massimo Serve come molecola di Non può essere fumarato giornaliera 1000 mg/giorno trasporto degli acidi grassi pubblicizzato come nei mitocondri dove alimento dalle proprietà consente una combustione dimagranti o atto ottimale degli stessi a ridurre la massa (emissione d’energia). di grasso.
Creatina monoidrato in g per razione giornaliera Dose iniziale: fino a Aumento delle prestazioni Non adatto a bambini Avvertire che si può
g/giorno per 7 giorni di corta durata in ambito e adolescenti in fase di verificare un Dose di mantenimento: anaerobico. crescita, non idoneo a aumento di peso. 2–4 g/giorno essere assunto a lungo termine.
Colina al massimo1 g al giorno Inositolo 300–1000 mg/giorno D-ribosio in mg per 100 ml al massimo 200 mg per 100 ml Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni Caffeina in mg per 100 ml o al massimo 32 mg per Menzione: da in parte percentuale 100 ml consumare con moderazione a causa dell’elevato tenore di caffeina. Bevanda non adatta a bambini, donne incinte e persone sensibili alla caffeina.
L-arginina in mg per razione al massimo2 g/giorno L-ornitina in mg per razione al massimo2 g/giorno L-glutamina in g per razione giornaliera al massimo 10 g/giorno L-glicina in g per razione giornaliera al massimo 5 g/giorno Taurina in mg per razione al massimo1 g/porzione Aminoacidi in mg per razione Fabbisogno minimo giornaliera o mg/100 g di giornaliero proteine (il fabbisogno ottimale è circa il doppio): L-lisina 700 mg L-leucina1,1 g L-treonina 500 mg L-metionina1,1 g L-valina 800 mg L-fenilalanina1,1 g L-isoleucina 700 mg
Allegato 13
Vitamine, sali minerali e altre sostanze nutritive nelle dosi giornaliere ammesse per gli adulti Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti Vitamina A 800 μg β-carotene (provitamina A)4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina)1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina)1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B62 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B12 1 μg Biotina 150 μg Acido pantotenico 6 mg Sali minerali e oligoelementi Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 μg Selenio 50 μg Rame1,5 mg Manganese 5 mg Cromo 100 μg Molibdeno 100 μg Sodio 2500 mg Potassio 4000 mg Cloro 3500 mg Altre sostanze nutritive Coenzima Q 10 30 mg Isoflavoni 50 mg Carotenoide luteina 10 mg Carotenoide zeaxantina 0,5 mg Carotenoide licopina 6 mg Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti Acidi grassi Omega-3 1700 mg Acidi grassi a lunga catena Omega-3 500 mg acidi grassi EPA + DHA (come somma)a a EPA: acido eicosapentaenoico; DHA: acido docosaesaenoico
Allegato 14
Composti autorizzati delle sostanze nutritive Categoria1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo) Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato Succinato acido di D-alfa-tocoferile Succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000 Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Acido pantotenico D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio Dexpantenolo Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina -5’-fosfato Dipalmitato di piridossina Folati Acido pteroil-monoglutammico L-metil-folato di calcio Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile Categoria2: Sali minerali Calcio Sali dell’acido citrico Pidolato Magnesio Acetato Sali dell’acido citrico Pidolato L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) Ferro Carbonato ferroso Citrato ferrico Citrato ferrico ammoniacale Glutonato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno ridotto) Idrossido ferroso Pidolato ferroso Ferro bisglicinato Rame Carbonato rameico Citrato rameico Glutonato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio Zinco Acetato Manganese Sodio Bicarbonato Potassio Bicarbonato Selenio Seleniato di sodio Selenito acido di sodio Selenito di sodio Lievito arricchito Cromo (III) e i suoi esaidrati Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di sodio Categoria3: Aminoacidi Osservazioni: nel caso degli amminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati. L-alanina L-arginina L-arginina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-acido aspartico (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-citrullina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido
glutammico L-glutammina L-glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-lisina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina-L-glutammato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-fenilalanina L-prolina L-serina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina N-acetil-L-cisteina (soltanto per alimenti a fini medici speciali) N-acetil-L-metionina (soltanto per alimenti a fini medici speciali) Categoria4: Altre sostanze Colina Cloruro di colina Bitartrato di colina Citrato di colina Inositolo Coenzima Q10 Isoflavoni estratti da soia e/o trifoglio rosso Luteina estratta da tagetes Zeaxantina estratta da tagetes Licopina estratta da pomodori EPA da olio di pesce od olio di alga DHA da olio di pesce od olio di alga
Allegato 14a
Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso2 lettera a, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella1. 2. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso2 lettera b, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 3. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 20a capoverso2 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica, gli alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutritive applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. 5. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso2 lettera a, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali indicati nella tabella2. 6. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso2 lettera b, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 7. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 20a capoverso2 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.
Tabella 1 Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti Minimo Massimo Minimo Massimo Vitamina A 14 43 60 180 (μg ER) Vitamina D (μg) 0,25 0,75 1 3 Vitamina K (μg) 1 5 4 20 Vitamina C (mg)1,9 6 8 25 Tiamina (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Riboflavina (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 Vitamina B6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 Niacina (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 Acido folico (μg) 1 6 4 25 Vitamina B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Acido pantotenico 0,07 0,5 0,3 2 (mg) Biotina (μg) 0,4 5 1,5 20 Vitamina E 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 (mg α-ET) grassi polinsaturi grassi polinsaturi espressi in acido espressi in acido linoleico, ma in linoleico, ma in nessun caso nessun caso meno di 0,1 mg meno di 0,5 mg per 100 kJ per 100 kcal disponibili disponibili Sali minerali Sodio (mg) 5 14 20 60 Cloruro (mg) 12 29 50 125 Potassio (mg) 15 35 60 145 Calcio (mg) 12 60 50 250 Fosforo (mg)a 6 22 25 90 Magnesio (mg)1,2 3,6 5 15 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinco (mg) 0,12 0,6 0,52,4 Rame (μg)4,8 29 20 120 Iodio (μg)1,2 8,4 5 35 Selenio (μg) 0,25 0,7 1 3 Manganese (mg) 0,012 0,05 0,05 0,2 Cromo (μg) –2,5 – 10 Molibdeno (μg) –2,5 – 10 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra1,2 e 2,0.
Tabella 2 Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti Vitamina A 8,4 43 35 180 (μg ER) Vitamina D (μg) 0,12 0,65/0,75 a 0,52,5/3a Vitamina K (μg) 0,85 5 3,5 20 Vitamina C (mg) 0,54 5,252,25 22 Tiamina (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Riboflavina (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamina B6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Niacina (mg EN) 0,22 0,75 0,9 3 Acido folico (μg)2,5 12,5 10 50 Vitamina B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Acido pantotenico 0,035 0,35 0,151,5 (mg) Biotina (μg) 0,181,8 0,75 7,5 Vitamina E 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 (mg α-ET) grassi polin- grassi polinsatusaturi espressi in ri espressi in acido linoleico, acido linoleico, ma in nessun ma in nessun caso meno di caso meno di 0,1 mg per 0,5 mg per 100 kJ disponi- 100 kcal dispobili nibili a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.
Sali minerali Sodio (mg) 7,2 42 30 175 Cloruro (mg) 7,2 42 30 175 Potassio (mg) 19 70 80 295 a a a Calcio (mg) 8,4/12 42/60 35/50 175/250a a Fosforo (mg) 7,2 19 30 80 Magnesio (mg)1,8 6 7,5 25 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,52,0 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,51,5 Rame (μg) 15 125 60 500 Iodio (μg)1,55 8,4 6,5 35 Selenio (μg) 0,62,52,5 10 Manganese (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Cromo (μg) 0,33,61,25 15 Molibdeno (μg) 0,724,3 3,5 18 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra1 e 10 anni.