RU 2006 5631
Ordinanza
concernente l’assicurazione nel piano di base
della Cassa pensioni della Confederazione
(OCPC 1)
Modifica del 15 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:
Art. 6a Unione domestica registrata
L’unione domestica registrata giusta la legge del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio.
Gli effetti dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata giusta la LUD sono equiparati a quelli del divorzio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |