RU 2006 5673
Regolamento
sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e
sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure
davanti al Tribunale federale
del 31 marzo 2006
Il Tribunale federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoverso1 lettera a e 68 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Spese ripetibili
Le spese ripetibili accordate alla parte vincente ai sensi dell’art. 68 LTF comprendono:
le spese di patrocinio;
le eventuali ulteriori spese necessarie causate dalla lite.
Art. 2 Spese di patrocinio
Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese necessarie sostenute dall’avvocato2.
L’onorario si determina secondo il presente regolamento.
Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l’avvocato e la parte da lui rappresentata.
Art. 3 Cause con valore pecuniario
Nelle cause con valore pecuniario l’onorario è, di regola, fissato secondo il valore litigioso. Tra il massimo e il minimo previsti (art.4 e 5), esso si determina secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato.
Il valore litigioso risulta dalle conclusioni presentate davanti al Tribunale federale. Il valore della domanda principale e quello della domanda riconvenzionale sono sommati. Se le conclusioni di una parte sono manifestamente esagerate, l’onorario del suo avvocato è fissato secondo le conclusioni che avrebbe dovuto presentare giusta i principi della buona fede.
RS 173.110.210.3
Le designazioni delle funzioni contenute in questo regolamento valgono indistintamente per le persone dei due sessi.
Quando il valore litigioso non può essere espresso in cifre, l’onorario è fissato liberamente secondo gli altri elementi d’apprezzamento indicati nel capoverso1.
Art. 4 Tariffa secondo il valore litigioso nelle procedure di ricorso
Valore litigioso Onorario franchi franchi fino a 20 000 600 4 000
000 50 000 1 500 6 000
000 100 000 3 000 10 000 100 000 500 000 5 000 15 000 500 000 1 000 000 7 000 22 000
000 000 2 000 000 8 000 30 000
000 000 5 000 000 12 000 50 000 oltre 5 000 000 20 000 1 per cento
Art. 5 Tariffa secondo il valore litigioso nelle procedure su azione
Valore litigioso Onorario franchi franchi fino a 20 000 1 800 6 000
000 50 000 3 000 10 000
000 100 000 5 000 15 000 100 000 500 000 8 000 30 000 500 000 1 000 000 10 000 40 000
000 000 2 000 000 16 000 60 000
000 000 5 000 000 24 000 100 000 oltre 5 000 000 40 000 2 per cento
Art. 6 Cause senza valore pecuniario
Se la lite concerne una causa senza valore pecuniario, l’onorario è fissato, secondo l’importanza, le difficoltà della controversia e il tempo impiegato, tra 600 e 18 000 franchi.
Art. 7 Revisione e interpretazione
Per le procedure relative a domande di revisione o d’interpretazione di sentenze del Tribunale federale, l’onorario è fissato, di regola, tra 600 e 18 000 franchi.
Art. 8 Casi speciali
Nelle cause che hanno richiesto un lavoro straordinario, il Tribunale federale può accordare onorari superiori a quelli previsti dal presente regolamento.
Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e l’interesse delle parti in causa, o tra l’importo risultante a norma del presente regolamento e il lavoro effettivo dell’avvocato, il Tribunale federale può ridurre gli onorari al disotto dell’importo minimo.
Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza, di transazione o d’irricevibilità, l’onorario può essere ridotto in misura adeguata.
Art. 9 Rappresentanti in giudizio non avvocati
Il Tribunale federale può, in applicazione analogica del presente regolamento, accordare un’adeguata indennità per la loro rappresentanza nella procedura a fiduciari o altre persone non ammesse al patrocinio quali avvocati, sempreché la qualità del lavoro prestato e le altre circostanze lo giustifichino.
Art. 10 Avvocati d’ufficio
L’onorario degli avvocati d’ufficio designati dal Tribunale federale (art. 64 LTF) è fissato secondo il presente regolamento. Esso può essere ridotto in misura non maggiore di un terzo.
Art. 11 Spese ulteriori
Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Tribunale federale può accordare a una parte un’adeguata indennità per ulteriori oneri necessari causati dalla procedura.
Art. 12 Determinazione dell’indennità
Il Tribunale federale determina l’indennità in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul valore aggiunto.
Può essere presentata una nota delle spese.
Art. 13 Abrogazione del diritto vigente
Sono abrogate le tariffe seguenti:
la tariffa del 9 novembre 19783 sulle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale;
la tariffa del 16 novembre 19924 sulle spese ripetibili nelle procedure davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 14 Disposizione transitoria
Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni in materia di spese pronunciate dopo la sua entrata in vigore.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
31 marzo 2006 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Giusep Nay Il segretario generale, Paul Tschümperlin