RU 2006 573
Ordinanza
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(Ordinanza FUSC)
del 15 febbraio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 931 capoversi 2bis e 3 del Codice delle obbligazioni1,
ordina:
Sezione 1 Scopo
Art. 1
Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.
Sezione 2 Contenuto
Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge
Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche seguenti:
registro di commercio;
fallimenti;
concordati;
esecuzioni;
diffide ai creditori;
titoli smarriti;
acquisti pubblici;
controllo metalli preziosi;
bilanci;
altre pubblicazioni legali.
RS 221.415
Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge
Comunicazioni non prescritte dalla legge possono essere pubblicate nel FUSC se il loro contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria.
Il FUSC prevede la rubrica Infoservice per la pubblicazione di siffatte comunicazioni.
Art. 4 Annunci delle imprese
Gli annunci delle imprese sono pubblicati nella rubrica relativa.
L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è competente per la gestione di tali annunci.
Sezione 3 Editore
Art. 5
Il FUSC è pubblicato dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
Sezione 4 Modalità di pubblicazione e versione facente fede
Art. 6 Frequenza di pubblicazione
Il FUSC è pubblicato ogni giorno dal lunedì al venerdì e reca la data del giorno di pubblicazione.
Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.
Per gravi motivi il Seco può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.
Art. 7 Lingua
Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.
In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.
Art. 8 Forma e data della pubblicazione
Il FUSC è pubblicato lo stesso giorno in forma cartacea e in forma elettronica.
L’editore munisce i dati del FUSC di una firma elettronica. Quest’ultima deve essere fondata su un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certifi- cazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 20032 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica.
Art. 9 Versione facente fede
Fa fede la versione elettronica.
Sezione 5 Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC
Art. 10
Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse al Seco per via elettronica. A tale scopo il Seco mette a disposizione formulari interattivi.
Il Seco può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.
Per le comunicazioni trasmesse in altra forma è percepito un supplemento.
Sezione 6 Forme della pubblicazione elettronica
Art. 11 Pubblicazione in Internet
Il Seco pubblica il FUSC in Internet.
Tiene un archivio online dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo. Le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati sono accessibili al massimo per un anno.
Mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.
Art. 12 Abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica
Il Seco offre abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.
Permette di scegliere le rubriche comprese nell’abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.
Il Seco può trasmettere i dati a servizi che si occupano della diffusione professionale di dati al più presto il giorno precedente la data di pubblicazione.
Art. 13 Condizioni per l’utilizzo dei dati
Per l’utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all’articolo 12 si applicano le condizioni seguenti:
i dati non devono essere comunicati a terzi o resi accessibili prima della data di pubblicazione;
il contenuto dei dati non deve essere modificato;
la presentazione grafica dei dati deve consentire di distinguere chiaramente questi ultimi da commenti o altre aggiunte simili;
devono essere pubblicate anche le indicazioni apportate dal Seco concernenti la qualità dei dati forniti.
Per l’utilizzo di dati che non sono muniti di firma elettronica qualificata si applicano inoltre le condizioni seguenti:
i dati devono essere accompagnati dall’indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che sono stati muniti di firma elettronica dal Seco.»;
gli annunci pubblicitari, l’imballaggio, il supporto dei dati o il mezzo di comunicazione elettronico non devono suggerire che si tratti di una pubblicazione ufficiale.
Sezione 7 Emolumenti
Art. 14 Obbligo di versare emolumenti
È tenuto a versare un emolumento chiunque:
trasmette una comunicazione la cui pubblicazione è prescritta dalla legge;
riceve in abbonamento la versione cartacea del FUSC;
riceve in abbonamento dati elaborati in forma elettronica.
Le unità dell’amministrazione federale centrale non versano nessun emolumento.
Art. 15 Emolumento per la pubblicazione
Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’allegato.
Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 16 Emolumenti per gli abbonamenti
Gli emolumenti per gli abbonamenti alla versione cartacea o elettronica del FUSC sono stabiliti conformemente all’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli emolumenti per le pubblicazioni.
Le unità dell’amministrazione federale decentralizzata, le autorità intercantonali, i Cantoni e i Comuni beneficiano di un abbonamento gratuito al FUSC.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 giugno 19375 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.
15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 15) Emolumenti per la pubblicazione Gli emolumenti comprendono l’IVA. Le indicazioni in millimetri (mm) si riferiscono al formato del giornale.
Pubblicazioni ai sensi dell’articolo2 (bilanci esclusi)
In generale (Larghezza della colonna 68 mm, altezza della colonna 60 mm) Comunicazioni ai sensi dell’art.2, Emolumento di base Tariffa minima: fr. 20.— trasmesse mediante formulario Tariffa massima: fr. 40.— interattivo Per millimetro Tariffa minima: fr. —.30 supplementare Tariffa massima: fr. —.60 Comunicazioni ai sensi dell’art.2, Emolumento di base Tariffa minima: fr. 50.— trasmesse in altro modo Tariffa massima: fr. 80.— (e-mail, fax, lettera, ecc.) Per millimetro Tariffa minima: fr. —.90 supplementare Tariffa massima: fr.1.50
Interfacce I servizi che dispongono di un’interfaccia elettronica diretta ai sensi dell’articolo 10 capoverso2 pagano importi forfetari ridotti.
Iscrizioni provenienti dal registro di commercio Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono calcolati conformemente all’ordinanza del 3 dicembre 19546 sulle tasse in materia di registro di commercio.
Bilanci ai sensi dell’articolo 2 (4 colonne su pagina intera di 272 mm, altezza della colonna 60 mm) Emolumento di base Tariffa minima: fr. 180.— Tariffa massima: fr. 240.— Per millimetro supplementare Tariffa minima: fr. 3.— Tariffa massima: fr. 4.50