RU 2006 5987
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera
Adottata il 18 ottobre 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2006
Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 23 paragrafo 4, decide:
Art. 1
1. Al punto1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento
n. 2027/97 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:
«n. 889/2002 Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
2. Al punto1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento
n. 95/93 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:
«n. 793/2004 Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.
Art. 2
Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo è aggiunto il seguente testo:
«n. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. (Art. 1–12)»
Art. 3
1. Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, inserito dall’articolo1, paragrafo 5 della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 20052 è aggiunto il seguente testo:
«n. 781/2005 Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.
2. Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’Accordo, dopo l’integrazione di cui all’articolo1, paragrafo1, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:
«n. 857/2005 Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.
Art. 4
1. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo è aggiunto il seguente testo:
«n. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. (Art. 1–18)»
GU L 210 del 12.8.2005, pag. 46.
2. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo è inserito il seguente testo:
«n. 2003/96 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. (art. 14, par.1, lett. b , e par. 2)»
3. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo il riferimento al regolamento
n. 295/91 del Consiglio, abrogato dal regolamento (CE) n. 261/2004, è soppresso.
Art. 5
La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.
Per il Comitato Il capo della delegazione della Comunità: Daniel Calleja Crespo Il capo della delegazione svizzera: Raymond Cron