RU 2006 883
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1bis e cpv. 3 lett. a
È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso1 lettera c ogni altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica giusta l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr, completata con:
una formazione continua agricola disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro conseguita al più tardi due anni dopo la ripresa dell’azienda; o
un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola.
Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se:
a. nella SA detengono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
Art. 4a Considerazione di pagamenti diretti esteri
Dai pagamenti diretti vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 a favore delle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.
Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l’anno precedente.
Art. 32 cpv.1
Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:
per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 900 franchi
per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 400 franchi
per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l’effettivo di animali conformemente all’articolo 31 200 franchi capoverso1
Art. 64 cpv.1 lett. f, 1bis e 4
1A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui dati agricoli, il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare:
f. i pagamenti diretti UE ricevuti per l’anno precedente per le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.
I gestori di aziende con superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE stanziati.
Il Cantone notifica ogni anno all’Ufficio federale le formazioni continue agricole che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l’articolo2 capoverso 1bis lettera a. L’Ufficio federale pubblica un elenco nazionale.
Art. 67 cpv. 4 lett. d
Per calcolare l’importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine:
d. deduzione dei pagamenti diretti UE conformemente all’articolo 4a.
II
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
La modifica degli articoli2 capoverso 1bis e 32 capoverso1 entra in vigore il 1° gennaio 2007.
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |