RU 2006 893
Ordinanza
concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1
La Confederazione versa ai produttori un supplemento di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio.
Art. 3 cpv.1 periodo introduttivo
Per il latte proveniente da bovini nutriti senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti gradi di consistenza, secondo l’articolo 38 capoverso2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale: ...
Art. 8a cpv. 3
Il latte condensato non zuccherato prodotto con latte indigeno è equiparato al latte intero in polvere.