Fonte

RU 2006 933

Ordinanza 2 sull’asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull’asilo)

Modifica del 1° marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 55 cpv.2

Lo straniero è tenuto a pagare con i mezzi di cui dispone le spese di partenza. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all’indennità di viaggio ai sensi dell’articolo 59 capoverso1 lettera b.

Art. 57 Acquisizione di documenti di viaggio

La Confederazione rimborsa:

  1. le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rappresentanze consolari estere e le spese per il rilascio di ulteriori documenti necessari all’ottenimento dei documenti di viaggio; è unicamente rimborsato il documento ottenibile più rapidamente;

  2. le spese di trasporto dello straniero (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe) per recarsi dal suo luogo di domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempre che gli sia richiesto di comparire personalmente.

Art. 58 Spese per l’accompagnamento

La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando:

  1. uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente; o

  2. famiglie con bambini o minorenni che viaggiano soli hanno bisogno di un accompagnamento sociale da parte delle autorità cantonali per recarsi dal domicilio all’aeroporto.

Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di:

  1. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all’aeroporto; e di

  2. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l’accompagnamento dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l’alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l’accompagnamento non sono rimborsati.

Se l’Ufficio federale autorizza una scorta medica, rimborsa un importo forfettario di 600 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo.

Se il luogo di destinazione si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

Se il Cantone intende concedere l’accompagnamento sociale a un gruppo di persone diverso da quelli di cui al capoverso1 lettera b e chiedere in seguito un importo forfettario, deve dapprima ottenere il consenso dell’Ufficio federale.

Non sono rimborsate le spese relative ai trasporti tra Cantoni o all’interno di un Cantone, in particolare in seguito a ordini giudiziari di comparizione, a spostamento in un altro alloggio o a invito a comparire intimato da un servizio cantonale.

Art. 58a Spese per accertare l’identità

Le spese per gli interpreti necessari all’accertamento dell’identità sono assunte dalla Confederazione sempre che l’Ufficio federale abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell’ambito della procedura d’asilo.

La Confederazione versa al Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell’accertamento dell’identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capoverso1 dell’ordinanza dell’11 agosto 19992 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.

Art. 59 Spese rimborsabili

La Confederazione rimborsa le spese per:

a. il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d’origine o di provenienza;

  1. il viaggio fino all’importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per fanciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 750 franchi per famiglia;

  2. il trasporto del bagaglio, qualora non sia stato accordato un aiuto al ritorno, fino all’importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per fanciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;

  3. ogni necessario pernottamento nell’apposito reparto del carcere dell’aeroporto mediante un importo forfettario di 300 franchi. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capoverso1 dell’ordinanza dell’11 agosto 19993 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri;

  4. i servizi prestati dall’autorità aeroportuale cantonale con un importo forfettario di 250 franchi per ogni persona che dev’essere accompagnata all’aeroporto da una scorta di polizia.

Di norma non sono rimborsate le spese di trasferta nel Paese di destinazione.

Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, l’Ufficio federale addebita le spese di annullamento del volo al Cantone nel caso in cui quest’ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento.

L’Ufficio federale può aumentare il rimborso delle spese di viaggio fino a 500 franchi per persona maggiorenne, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di

000 franchi per famiglia, se in tal modo, per motivi specifici al Paese di destinazione, può essere incentivata la partenza autonoma.

L’Ufficio federale disciplina le modalità per quanto riguarda l’ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell’itinerario.

Art. 60

Abrogato

Art. 64 cpv.1 frase introduttiva, lett. a e d nonché cpv.2 e 4

Sono escluse dall’aiuto finanziario al ritorno le persone:

  1. oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di una decisione di allontanamento passate in giudicato;

  2. che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.

Abrogato

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz