RU 2006 937
Ordinanza
sul sistema informatizzato di ricerca
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 sul sistema informatizzato di ricerca è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2bis
L’Ufficio federale può, in singoli casi, comunicare per scritto o verbalmente dati del RIPOL all’Ufficio europeo di polizia (Europol), nella misura in cui tali dati servano allo svolgimento dei compiti legali di quest’ultimo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |