Fonte

RU 2006 939

Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato

Modifica del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. c

Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempimento dei loro compiti legali:

c. l’Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria e per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento nonché ai fini della trasmissione all’Ufficio europeo di polizia (Europol), se i dati sono necessari a Europol per un’indagine di polizia giudiziaria;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz