RU 2006 939
Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 lett. c
Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l’adempimento dei loro compiti legali:
c. l’Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria e per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento nonché ai fini della trasmissione all’Ufficio europeo di polizia (Europol), se i dati sono necessari a Europol per un’indagine di polizia giudiziaria;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |