RU 2006 959
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 2 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 20
Capitolo 4 Contratti d’esclusiva, estratti informativi, promozione della
cinematografia
Art. 20c Quota minima di opere europee e di produzioni indipendenti
Le emittenti di programmi internazionali, nazionali e di regione linguistica si adoperano, nella misura del possibile e con mezzi appropriati, affinché:
almeno il 50 percento del tempo d’antenna determinante sia riservato ad opere svizzere o europee;
almeno il 10 percento del loro tempo d’antenna determinante o almeno il 10 percento dei costi dei programmi sia riservato ad opere svizzere o europee di produttori indipendenti da emittenti. Occorre riservare una quota adeguata per opere che risalgono al massimo a cinque anni.
Il tempo d’antenna determinante ai sensi del capoverso1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità, Teletext e televendite.
Le emittenti inviano un rapporto all’Ufficio federale, al più tardi entro fine aprile di ogni anno, nel quale indicano in che misura queste quote sono state raggiunte o sono stati fatti progressi rispetto all’anno precedente, motivano se del caso il non raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o per realizzare progressi.
Se le informazioni o le misure adottate per il raggiungimento delle quote stabilite non sono sufficienti, il Dipartimento può disporre oneri appropriati.