Fonte

RU 2007 1065

Ordinanza del DFI
sugli alimenti speciali

Modifica del 16 marzo 2007

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:

Art. 2 cpv.2 lett. q–v

Sono considerati alimenti speciali:

  1. gli alimenti dietetici a fini medici speciali (art. 20a);

  2. gli alimenti contenenti estratti di malto (art. 21);

  3. gli integratori alimentari (art. 22);

  4. il lievito alimentare (art. 22a);

  5. le microalghe (art. 22b);

  6. le bevande speciali contenenti caffeina (art. 23).

Art. 20a cpv. 8 lett. e

Oltre alle indicazioni secondo l’articolo2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare:

e. la menzione «Indicato per il regime alimentare di…» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il prodotto è destinato;

II

Il rinvio nell’allegato 14 è modificato come segue:

Allegato 14