RU 2007 1065
Ordinanza del DFI
sugli alimenti speciali
Modifica del 16 marzo 2007
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2 lett. q–v
Sono considerati alimenti speciali:
gli alimenti dietetici a fini medici speciali (art. 20a);
gli alimenti contenenti estratti di malto (art. 21);
gli integratori alimentari (art. 22);
il lievito alimentare (art. 22a);
le microalghe (art. 22b);
le bevande speciali contenenti caffeina (art. 23).
Art. 20a cpv. 8 lett. e
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare:
e. la menzione «Indicato per il regime alimentare di…» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il prodotto è destinato;
II
Il rinvio nell’allegato 14 è modificato come segue: