RU 2007 1067
Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche
Modifica del 16 marzo 2007
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
II. Limiti e condizioni di alcune pratiche enologiche 1. Operazioni di arricchimento
Il tenore d’alcol dei vini svizzeri delle categorie 2 e 3 non deve superare, dopo l’arricchimento, il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi. Il tenore di alcol può però essere aumentato al massimo del 2,5 % in volume.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.
16 marzo 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin