RU 2007 1409
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
(Org-DFF)
Modifica del 14 febbraio 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 dicembre 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Art. 20a Corpo delle guardie di confine
Il Dipartimento disciplina le funzioni e i gradi del Corpo delle guardie di confine.
II
La presente modifica entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 20052 sulle dogane.
14 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
In vigore dal 1° mag. 2007.