Fonte

RU 2007 1409

Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
(Org-DFF)

Modifica del 14 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’11 dicembre 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:

Art. 20a Corpo delle guardie di confine

Il Dipartimento disciplina le funzioni e i gradi del Corpo delle guardie di confine.

II

La presente modifica entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 20052 sulle dogane.

14 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

In vigore dal 1° mag. 2007.