Fonte

RU 2007 1617

Ordinanza del DFF
sulle dogane
(OD-DFF)

del 4 aprile 2007

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visti gli articoli3 capoverso5, 8 capoverso1 lettera b, 73 capoverso2, 74 capoverso4 e 97 capoverso3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visti gli articoli 66 capoverso3, 68 capoverso3, 119 capoverso2, 187, 188 capoverso2, 218 e 221 capoverso3 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD);
visti gli articoli 20 capoverso2 e 20a dell’ordinanza dell’11 dicembre 20003 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF),
ordina:

Sezione 1 Invii regalo

(art.8 cpv.1 lett. b LD)

Art. 1

Gli invii regalo sino a un valore di 100 franchi spediti da privati domiciliati in territorio doganale estero a privati domiciliati in territorio doganale svizzero sono esenti da dazio.

Il limite di franchigia di cui al capoverso1 non si applica a:

  1. i manufatti di tabacco;

  2. le bevande alcoliche.

Sezione 2 Traffico turistico

Art. 2 Prodotti agricoli

(art. 16 LD; art. 66 cpv. 3 OD) Nell’allegato1 figurano i prodotti agricoli di cui all’articolo 66 capoverso 3 OD nonché i quantitativi massimi entro i quali essi possono essere importati in franchigia di dazio.

RS 631.011

Art. 3 Aliquote forfetarie

(art. 16 LD; art. 68 cpv. 3 OD)

Per le merci del traffico turistico soggette a dazio fanno stato le aliquote forfetarie secondo l’allegato1.

Le aliquote forfetarie comprendono i tributi doganali, le imposte sulla birra, sul tabacco e sugli oli minerali nonché la tassa di monopolio.

Le aliquote forfetarie non comprendono l’imposta sul valore aggiunto nonché tutte le altre imposte e tasse.

Sezione 3 Passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Art. 4 Definizioni

Nell’ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo s’intendono per:

  1. animali: animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

  2. animali svizzeri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero;

  3. animali esteri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale estero;

  4. pascolo transfrontaliero: permanenza al pascolo per oltre un giorno di animali svizzeri in territorio doganale estero o di animali esteri in territorio doganale svizzero;

  5. paese di provenienza: paese nel quale gli animali sono abitualmente stazionati.

Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è il detentore degli animali.

Art. 6 Competenza

La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti per l’imposizione del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.

Art. 7 Annuncio del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo.

L’ufficio doganale decide l’orario e il luogo dell’imposizione.

Art. 8 Condizioni per il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali.

Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza.

Art. 9 Elenco degli animali e lista degli attrezzi

Alla dichiarazione doganale vanno allegati un elenco degli animali e una lista degli attrezzi.

L’elenco degli animali deve contenere i seguenti dati:

  1. numero, specie, razza, sesso, età, luogo di provenienza e caratteristiche per l’identificazione degli animali;

  2. numero degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto;

  3. numero degli animali da reddito, sempreché il latte o i latticini vengano importati in territorio doganale svizzero;

  4. luogo del passaggio transfrontaliero degli animali per il pascolo;

  5. nome e indirizzo del proprietario degli animali.

Nella lista degli attrezzi devono figurare in modo particolareggiato quali beni servano alla gestione e quali appartengano all’economia domestica del detentore degli animali.

Art. 10 Registro del bestiame

Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data.

Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.

Art. 11 Animali nati

Gli animali nati in territorio doganale svizzero devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi vanno dichiarati nel regime d’esportazione.

Gli animali nati in territorio doganale estero devono essere dichiarati nel regime di immissione in libera pratica. Essi sono ammessi in franchigia di dazio se sono annotati nel registro del bestiame e se sono importati in territorio doganale svizzero al più tardi con la mandria.

Art. 12 Latte e latticini

Il latte e i latticini degli animali da reddito menzionati nell’elenco degli animali secondo l’articolo9 capoverso2 sono esenti da dazio.

I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali.

Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.

Art. 13 Animali morti

La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio.

Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.

Art. 14 Controlli

L’Amministrazione delle dogane è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.

Sezione 4 Obbligazione doganale

Art. 15 Modalità di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:

  1. nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD): non in contanti mediante fattura;

  2. nell’ambito del traffico turistico: in contanti e in franchi svizzeri o mediante carta di addebito o credito accettata dall’Amministrazione delle dogane;

  3. negli altri casi: in contanti e in franchi svizzeri o mediante assegni accettati dall’Amministrazione delle dogane.

In casi eccezionali l’Amministrazione delle dogane può accettare anche valute estere.

Art. 16 Agevolazioni di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

Nell’ambito della PCD il termine di pagamento è di 60 giorni al massimo, a condizione che venga effettuato un deposito in contanti.

L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta, autorizzare pagamenti rateali se, a causa della situazione del debitore, il pagamento dell’intera obbligazione doganale comporterebbe per esso notevoli difficoltà economiche o sociali.

Art. 17 Interesse di mora e rimunerativo

(art. 74 cpv.2 e 4 LD; art. 187 cpv.1 e 188 cpv. 2 OD) L’importo dell’interesse di mora e rimunerativo nonché la deroga all’obbligo di pagamento dell’interesse sono disciplinati nell’articolo1 dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 20074 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.

Sezione 5 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

Art. 18 Realizzazione immediata

(art. 87 cpv. 2 LD; art. 221 cpv. 3 OD)

Una realizzazione immediata è possibile anche se il credito doganale non è ancora esigibile.

Prima della realizzazione immediata l’Amministrazione delle dogane chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per iscritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.

La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente verso pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.

Art. 19 Avviso d’incanto

L’Amministrazione delle dogane annuncia l’incanto di un pegno doganale con bando pubblico.

Essa informa le seguenti persone per lettera raccomandata in merito alla realizzazione, sempreché siano domiciliate o abbiano un recapito in Svizzera:

  1. il debitore doganale o il fideiussore;

  2. il proprietario del pegno doganale;

  3. le persone che possiedono o custodiscono la merce o la cosa.

Art. 20 Condizioni dell’incanto

Prima di procedere all’incanto, l’Amministrazione delle dogane stabilisce le condizioni dello stesso. Esse comprendono:

  1. il modo di chiamata delle merci all’asta (isolatamente o a lotti);

  2. il prezzo minimo di aggiudicazione;

  1. il modo di pagamento; e

  2. l’indicazione che l’incanto ha luogo senza garanzia (art. 234 cpv.3 del Codice delle obbligazioni, CO5.

L’Amministrazione delle dogane stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione in modo tale che corrisponda all’importo del credito garantito dal pegno doganale.

Art. 21 Modo di procedere

Gli uffici d’esecuzione oppure le autorità o le organizzazioni competenti secondo il diritto cantonale sono responsabili dello svolgimento delle vendite all’incanto.

L’incanto può avvenire al più presto dieci giorni dopo l’avviso.

L’ufficio competente per l’incanto aggiudica la merce o la cosa in vendita al maggior offerente, qualora l’offerta raggiunga il prezzo minimo di aggiudicazione. D’intesa con l’Amministrazione delle dogane, esso può consentire la delibera anche ad un prezzo inferiore se dalle circostanze si può inferire l’improbabilità che un secondo incanto dia miglior risultato.

Dettoufficio deve redigere un verbale dell’incanto e trasmetterne una copia all’Amministrazione delle dogane.

L’incanto può essere impugnato conformemente all’articolo 230 CO6.

Art. 22 Pagamento del prezzo della delibera

La persona alla quale è fatta la delibera è vincolata dalla propria offerta (art. 231

La merce o la cosa aggiudicata non è consegnata se non dopo il pagamento o la prestazione d’una garanzia. La conservazione avviene per conto e a rischio del deliberatario.

Se il deliberatario non osserva i propri impegni, l’Amministrazione delle dogane può sia rescindere il contratto di vendita sia esigere il prezzo ricorrendo alla garanzia in sue mani.

Art. 23 Secondo incanto

Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, viene ordinato un secondo incanto.

In questo secondo incanto non viene fissato un prezzo minimo di aggiudicazione.

Le disposizioni degli articoli 19–22 si applicano per analogia.

Se il pegno doganale rimane invenduto anche dopo il secondo incanto, si procede a una vendita a trattativa privata.

Art. 24 Vendita a trattativa privata

(art. 87 cpv. 4 LD; art. 221 cpv. 3 OD)

Invece dell’incanto l’Amministrazione delle dogane può procedere alla vendita di un pegno doganale a trattativa privata:

  1. con il consenso del proprietario;

  2. senza il consenso del proprietario nel caso descritto all’articolo 23 capoverso4.

Il consenso del proprietario è irrevocabile. Esso deve essere dato per iscritto e non può essere vincolato a condizioni od oneri.

Prima della vendita a trattativa privata l’Amministrazione delle dogane chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per iscritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.

La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.

L’Amministrazione delle dogane redige un verbale della vendita a trattativa privata.

Art. 25 Uso del ricavo

(art. 82 cpv.2 e 87 LD; art. 221 cpv. 3 OD)

L’Amministrazione delle dogane fissa un congruo termine affinché il debitore doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere.

L’Amministrazione delle dogane allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavo della vendita.

Art. 26 Vendita di titoli

(art. 87 cpv. 5 LD; art. 221 cpv. 3 OD)

Prima di procedere alla vendita dei titoli depositati, l’Amministrazione delle dogane fissa un termine per il pagamento del debito doganale.

La vendita di titoli è ammessa soltanto se:

  1. vi è una decisione dell’Amministrazione delle dogane passata in giudicato; e

  2. il termine fissato per il pagamento del debito doganale secondo l’articolo 196 OD è scaduto inutilizzato.

La vendita di titoli viene effettuata dalla Banca nazionale svizzera su ordine dell’Amministrazione delle dogane.

Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 25.

Sezione 6 Amministrazione delle dogane

Art. 27 Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

Le funzioni dei membri del Corpo delle guardie di confine e i gradi ad esse assegnati figurano nell’allegato2.

Se a una funzione sono assegnati più gradi, il capo del Corpo delle guardie di confine stabilisce il grado nel singolo caso.

In caso di passaggio a una funzione assegnata a un grado inferiore il capo del Corpo delle guardie di confine decide se il grado attuale può essere mantenuto.

Art. 28 Accordi concernenti l’adempimento di compiti di polizia nell’area di confine

(art. 97 cpv. 3 LD) La Direzione generale delle dogane è autorizzata a concludere con i Cantoni di confine accordi concernenti l’adempimento dei compiti di polizia nell’area di confine.

Art. 29 Circondari doganali

(art. 20 cpv. 2 Org-DFF) Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari doganali:

  1. primo circondario doganale, con sede a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia (ad eccezione dei distretti di Baden e Zurzach) e Giura;

  2. secondo circondario doganale, con sede a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni (ad eccezione del distretto di Moesa) e Turgovia nonché i distretti argoviesi di Baden e Zurzach;

  3. terzo circondario doganale, con sede a Ginevra: comprende i Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra;

  4. quarto circondario doganale, con sede a Lugano: comprende il Cantone Ticino e il distretto grigionese di Moesa.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato3.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

Allegato 1

(art. 2) Tariffa doganale per il traffico turistico

1 Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina

o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: – sino a 0,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 0,5 kg 20.— il kg

2 Carni e frattaglie commestibili di animali del gruppo tariffale1, salate, secche o affumicate;

carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi, fresche, refrigerate, congelate, salate, secche o affumicate; salsicce e prodotti simili, di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali del gruppo tariffale1 e di pollame; preparazioni e conserve di carne di animali del gruppo tariffale1 e di pollame: – sino a3,5 kg per persona esenti – quantità eccedente3,5 kg13.— il kg

Burro e crema di latte: – sino a1 kg/l per persona esenti

Latte, formaggi, latticini e altri prodotti a base di latte: – sino a5 kg/l per persona esenti

Uova di volatili, in guscio: – sino a2,5 kg per persona esenti – quantità eccedente2,5 kg3.70 il kg

Fiori recisi: – sino a 20 kg per persona esenti – quantità eccedente 20 kg 35.— il kg

Ortaggi, freschi o congelati: – quantità eccedente 20 kg3.70 il kg

Mele, pere, cotogne, prugne, prugnole, prugne claudie, prugne mirabelle, albicocche, ciliege, fragole, lamponi, ribes a grappoli, more e cassis, freschi: – quantità eccedente 20 kg3.50 il kg

Prodotti a base di patate come farina di patate, fiocchi di patate, patatine chips, patate fritte: – sino a2,5 kg per persona esenti – quantità eccedente2,5 kg7.50 il kg

Cereali, ad eccezione del riso; prodotti della macinazione: – quantità eccedente 20 kg1.50 il kg

Oli, grassi e margarina per l’alimentazione: – sino a4 kg/l per persona esenti

Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere: – sino a3 l per persona esenti – quantità eccedente3 l –. 90 il l

Vini di uve fresche: – vini spumanti1.30 il l – vini naturali rossi e bianchi – sino a 20 l per persona –.60 il l – quantità eccedente 20 l3.— il l

Altre bevande fermentate –.25 il l

Vini dolci e vermut nonché altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche: – sino a 22 % vol.3.50 il l – di più di 22 % vol. vedi gruppo tariffale 16

Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – sino a 20 % vol.6.— il l – di più di 20 % vol. sino a 40 % vol.12.— il l – di più di 40 % vol. sino a 60 % vol. 18.— il l – di più di 60 % vol. 23.— il l

Manufatti di tabacco: – sigari 15.— il kg – sigarette 136.— il kg – tabacco trinciato11.— il kg

Benzina, olio diesel, destinati ad essere utilizzati –.75 il l come carburante

Altre merci esenti

Allegato 2

(art. 27) Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine Funzioni Gradi Capo della divisione principale Brigadiere nel Cgcf Capo del Corpo delle guardie di confine Capodivisione Colonnello nel Cgcf Comandante delle guardie di confine in una regione grande Caposezione Tenente colonnello nel Cgcf Comandante delle guardie di confine o maggiore nel Cgcf in una regione media Comandante delle guardie di confine in una regione piccola Sost. del comandante delle guardie di confine Maggiore nel Cgcf, capitano nel Sost. del caposezione Cgcf o primo tenente nel Cgcf Capogruppo di servizio Capitano nel Cgcf o Ufficiale d’impiego primo tenente nel Cgcf Ufficiale di Stato maggiore Capo del servizio specialistico Specialista Capitano nel Cgcf, primo tenente nel Cgcf, tenente nel Cgcf, aiutante di Stato maggiore nel Cgcf o sergente maggiore nel Cgcf Sost. del capogruppo di servizio Aiutante di Stato maggiore nel Cgcf Caposervizio Aiutante di Stato maggiore nel Cgcf o sergente maggiore nel Cgcf Capoposto Aiutante nel Cgcf Capo della centrale d’intervento Capo squadra della Formazione speciale (FS) Funzioni Gradi Sost. del capoposto Sergente maggiore nel Cgcf Sost. del capo della centrale d’intervento Osservatore Capo squadra Capo del traffico turistico Sost. del capo squadra Sergente maggiore nel Cgcf Operatore o sergente nel Cgcf Capo impiego Sergente nel Cgcf Capo del gruppo mobile per la visita dei veicoli (GruMo) Sost. del capo del GruMo Collaboratore specialista con compiti particolari Guardia di confine Caporale nel Cgcf, appuntato Collaboratore specialista nel Cgcf o guardia di confine

Allegato 3

(art. 30) Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. Ordinanza del DFFD del 5 ottobre 19598 concernente la regione di Samnaun e di Sampuoir esclusa dal territorio doganale svizzero; 2. Ordinanza del 24 agosto 19739 concernente la riduzione del dazio sui veicoli a motore importati come masserizie di trasloco; 3. Ordinanza del DFFD del 1° marzo 196810 concernente il deposito in transito nei porti renani; 4. Ordinanza del DFFD del 31 dicembre 196411 concernente il deposito in transito di cereali e di simili merci di gran consumo nei porti renani; 5. Ordinanza del 4 aprile 197212 concernente il trattamento doganale del bestiame destinato all’alpeggio e allo svernamento; 6. Ordinanza del DFF del 1° febbraio 200213 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori; 7. Ordinanza del DFF del 10 dicembre 200214 sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane; 8. Regolamento del 2 dicembre 197115 concernente l’importazione in franchigia di materiale da guerra della Confederazione.

Raccolta del Foglio ufficiale militare (RFM) 88 921