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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli

AS 2007 2327 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 mag 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-2327/it/ordinanza-concernente-l-importazione-di-prodotti-agricoli

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (RS 916.01)

RU 2007 2327

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 16 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 19 cpv.2 e 4

L’importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC) o all’aliquota di dazio zero ai sensi dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l’intero prezzo d’aggiudicazione.

L’importazione all’ADC o all’aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell’importazione, è stata fornita all’Ufficio federale una garanzia bancaria o un’altra garanzia prevista dall’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 20063 sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d’aggiudicazione.

Footnotes

  1. [2] RS 632.421.0
  2. [3] RS 611.01

Art. 26 cpv.1 lett. b

Nel traffico turistico l’importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

b. all’aliquota forfetaria secondo l’allegato1 dell’ordinanza del DFF del 4 aprile 20074 sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all’allegato 6.

Footnotes

  1. [4] RS 631.011

Footnotes

  1. [1] RS 916.01

II

Gli allegati1 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

L’allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

Il numero 14 dell’allegato1 entra in vigore il 1° luglio 2008.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art. 5) Titolo e n. 1, 14 e 17 Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Voce di tariffa Aliquota Testo complementare di dazio per capo [1] per capo: 0101 9097 2250.00 9098 900.00 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana dazio per 100 kg lordi [1] … 1101. 0043 85.00 PGI non necessario 0048 65.00 PGI non necessario 1102. 1049 65.00 PGI non necessario 2010 65.00 PGI non necessario 9011 65.00 PGI non necessario 9051 65.00 PGI non necessario 9061 65.00 PGI non necessario 1103. 1119 65.00 PGI non necessario 1199 65.00 PGI non necessario 1390 65.00 PGI non necessario 1919 65.00 PGI non necessario 1929 65.00 PGI non necessario 1939 65.00 PGI non necessario 1992 65.00 PGI non necessario 1999 65.00 PGI non necessario 2019 65.00 PGI non necessario 2029 65.00 PGI non necessario Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] 2099 65.00 PGI non necessario 1104. 1290 65.00 PGI non necessario 1919 65.00 PGI non necessario 1929 65.00 PGI non necessario 1992 65.00 PGI non necessario 1999 65.00 PGI non necessario 2220 65.00 PGI non necessario 2390 65.00 PGI non necessario 2913 73.00 PGI non necessario 2918 65.00 PGI non necessario 2922 65.00 PGI non necessario 2932 65.00 PGI non necessario 2992 65.00 PGI non necessario 2999 65.00 PGI non necessario 3089 65.00 PGI non necessario 1107. 1012 65.00 PGI non necessario 1092 65.00 PGI non necessario 1093 65.00 PGI non necessario 2012 65.00 PGI non necessario 2092 65.00 PGI non necessario 2093 65.00 PGI non necessario 2099 65.00 PGI non necessario … 17. Disciplinamento del mercato: zucchero dazio per 100 kg lordi [1] 1701. 1100 27.00 1200 27.00 9110 18.70 PGI non necessario 9991 18.70 PGI non necessario 9999 27.00 1702.

3029 9.10 PGI non necessario 3032 61.00 PGI non necessario 3038 12.10 PGI non necessario 3042 25.30 PGI non necessario 3048 8.10 PGI non necessario 4019 61.00 PGI non necessario 4029 25.30 PGI non necessario 9019 27.00 9022 13.30 9023 12.10 PGI non necessario 9024 18.70 PGI non necessario 9028 18.70 PGI non necessario 9032 16.70 dazio per 100 kg lordi [1] 9033 7.30 9034 10.00 PGI non necessario 9038 10.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

Allegato 4

(art. 10)

Art. N. 4 e 10

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli 4. Disciplinamento del mercato: latticini Numero del Prodotto Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] … 07.5 «Contingente Fontal» ex 0406. 9051 2 624 ex 9059 [7] … [7] in equivalenti latte: 26 240 tonnellate 10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca Concerne soltanto il testo francese.

Allegato 6

(art. 26) Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel contingente doganale Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona Prodotto Quantitativo massimo Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, complesovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate sivamente 0,5 kg Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di complespollame di tutti i generi sivamente3,5 kg Burro e crema di latte comples-1,0 kg Latte e altri prodotti a base di latte comples- 5,0 kg Uova di volatili, in guscio2,5 kg Fiori recisi, freschi 20,0 kg Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg Frutta fresca 20,0 kg Prodotti a base di patate comples-2,5 kg Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg Uve per la torchiatura 20,0 kg Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; complessidro di mele o di pere sivamente3,0 l Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai comples-

anni sivamente 20,0 l