RU 2007 2369
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Modifica del 16 maggio 2007
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali (OPV),
ordina:
I
Gli allegati1, 4 e 5 dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali sono modificati secondo le versioni qui annesse.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.
16 maggio 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Allegato 1
(art.1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo … 13.1 Abrogato 13.2 Abrogato …
Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza
in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo … 6 … 6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 6.2 Meloidogyne fallax Karssen …
Allegato 4
(art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40) Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea … 2. Materiale da imballaggio in legno in Il materiale da imballaggio in legno deve: forma di casse, cassette, gabbie, – essere soggetto ad una delle misure approvacilindri ed imballaggi simili, palette di te di cui all’allegato I della Norma internacarico semplici, palette a cassa ed altre zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 piattaforme di carico, spalliere di sugli Orientamenti per la regolamentazione palette, correntemente utilizzati per il del materiale da imballaggio in legno negli trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, scambi internazionali, ad eccezione del legno grezzo di e spessore uguale o inferiore a 6 mm e – essere contrassegnato con: del legno trasformato mediante colla, a) il codice ISO a due lettere del Paese, un calore e pressione o una combinazione codice indicante il produttore e il codice di questi fattori. relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
b) il logo specificato nell’allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005, e – a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenuto da legname rotondo scortecciato; le lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato al secondo trattino, lettera a.
… 8. Legname utilizzato per fissare o Il legname deve: sostenere un carico diverso dal legna- a) essere soggetto ad una delle misure approvame, compreso quello che non ha te di cui all’allegato I della Norma internaconservato la superficie rotonda zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 naturale, ad eccezione del legno sugli Orientamenti per la regolamentazione grezzo di spessore uguale o inferiore a del materiale da imballaggio in legno negli
mm e del legno trasformato median- scambi internazionali, te colla, calore e pressione o una e combinazione di questi fattori. essere contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie
15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, oppure
b) temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007, essere ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi, e
c) a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenuto da legname rotondo scortecciato; le lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato alla lettera a.
…
Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della
Comunità europea … 3. … 3.1 Legname e cortecce isolate di conifere Constatazione ufficiale che il legname o le (Coniferales), escluse quelle di Thuja cortecce isolate sono stati sottoposti a un L., ad eccezione del legname in forma adeguato trattamento termico durante il quale di: la parte più interna del legname stesso è stata – piccole placche, particelle, avanzi o mantenuta per almeno 30 minuti a una tempecascami, ottenuti completamente o ratura minima di 56 °C al fine di garantire in parte da dette conifere, l’assenza di nematodi del pino vivi. – casse, cassette o fusti per imballaggio, – palette, palette a cassa o altre palette di carico, – paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente 3.2 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname è stato eccezione della Thuja L., in forma di sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di piccole placche, particelle, avanzi o garantire l’assenza di nematodi del pino vivi. cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.
(nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente 3.3 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve: eccezione della Thuja L., in forma di – essere scortecciato, paglioli sciolti, distanziatori e suppor- – essere privo di perforazioni di insetti di ti, compreso quello che non ha con- diametro superiore a 3 mm, servato la superficie rotonda naturale, – presentare un tenore di umidità inferiore al originario delle zone delimitate del 20 %, espresso in percentuale di materia Portogallo conformemente alla deci- secca, raggiunto al momento della lavorasione della Commissione europea zione. 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. 3.4 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname: eccezione della Thuja L., in forma di – è stato sottoposto a un adeguato trattamento casse, cassette, gabbie, fusti ed imbal- termico durante il quale la parte più interna laggi simili, palette, palette a cassa o del legname stesso è stata mantenuta per altre palette di carico e spalliere di almeno 30 minuti a una temperatura minima palette, siano essi utilizzati o meno di 56 °C per il trasporto di oggetti vari, origina- oppure rio delle zone delimitate del Portogallo – è stato sottoposto ad un trattamento a conformemente alla decisione della pressione (impregnato) Commissione europea 2006/133/CE oppure del 13 febbraio 2006, che prescrive – è stato sottoposto a fumigazione, agli Stati membri di adottare, a titolo al fine di garantire l’assenza di nematodi del provvisorio, misure supplementari pino vivi, o presenza sul legname di un marcontro la propagazione di Bursaphe- chio ufficialmente riconosciuto attestante il lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) trattamento subito e atto a rintracciare il luogo Nickle et al.
(nematode del pino) per in cui detto trattamento è stato praticato nonché quanto riguarda le regioni del Porto- l’operatore responsabile. gallo diverse da quelle notoriamente … 5.1 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Ferme restando le esigenze applicabili, se del Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., caso, ai vegetali di cui all’allegato 4, parte A, Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad sezione II, numeri 4 e 5, constatazione eccezione dei frutti e delle sementi, ufficiale: originari delle zone delimitate del – che i vegetali sono stati sottoposti a un Portogallo conformemente alla deci- controllo ufficiale e risultano indenni da sione della Commissione europea segni o sintomi del nematode del pino, 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, – che nessun sintomo del nematode del pino è che prescrive agli Stati membri di stato osservato nel luogo di produzione o adottare, a titolo provvisorio, misure nelle immediate vicinanze dall’inizio supplementari contro la propagazione dell’ultimo ciclo vegetativo completo. di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente …
Allegato 5
(art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40) Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante … 1.5 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. … 1.8 Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. … 2.1 Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al numero1.8 della parte A sezione I allegato 5, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L.
ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
… 2.4 – Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione. – Sementi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. e Phaseolus L. …