Fonte

RU 2007 2701

Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 dicembre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 27 giugno 20051; visto il parere del Consiglio federale del 24 agosto 20052,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 9

Abrogato

Titolo prima dell’art. 10a

Capitolo 3 Esame dell’impatto sull’ambiente

Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente

Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.

Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.

Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all’esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.

Art. 10b Rapporto sull’impatto ambientale

Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame.

Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti:

  1. lo stato iniziale;

  2. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe;

  3. il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto.

Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale.

L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.

Art. 10c Valutazione del rapporto

I servizi della protezione dell’ambiente valutano l’esame preliminare e il rapporto e propongono all’autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.

Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l’autorità competente sente l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di consultazione ad altri impianti.

Art. 10d Pubblicità del rapporto

Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto.

Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

Titolo prima dell’art. 54

Capitolo 3 Procedura

Sezione 1 Rimedi giuridici

Art. 54, rubrica

Abrogata

Titolo prima dell’art. 55

Sezione 2 Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti

Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’articolo 10a, se:

  1. sono attive a livello nazionale;

  2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.

Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.

Art. 55a Comunicazione della decisione

L’autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 55 capoverso1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone.

Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso1.

Art. 55b Perdita della legittimazione a ricorrere

Le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 19304 sull’espropriazione.

Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

In materia di piani di utilizzazione i capoversi2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

Art. 55c Accordi fra richiedenti e organizzazioni

Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

  1. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;

  2. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;

  3. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso2.

Art. 55d Inizio anticipato dei lavori

I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

Art. 55e Spese procedurali

Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente.

Titolo prima dell’art. 55f

Sezione 3 Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi

Art. 55f

Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:

  1. sono attive a livello nazionale;

  2. sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi1 e 2.

Titolo prima dell’art. 56:

Sezione 4 Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure

di sicurezza e delle rimozioni

II

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 12

Diritto di ricorso 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantodei Comuni e delle organizzazioni nali o federali: 1. Legittimazione a ricorrere a. i Comuni;

b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se: 1. sono attive a livello nazionale; 2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.

Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.

Art. 12a

2. Inammissibilità Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un susdel ricorso contro decisioni sidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o concernenti la gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell’adempimento di concessione di sussidi federali compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell’articolo12 capoverso1.

Art. 12b

3. Comunicazione 1 L’autoritàcomunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria della decisione decisione secondo l’articolo12 capoverso1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.

Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso1.

Art. 12c

4. Perdita della 1 I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio legittimazione a ricorrere giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 19307 sull’espropriazione.

I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

In materia di piani di utilizzazione i capoversi2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

Art. 12d

5. Accordi fra 1 Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a richiedenti e organizzazioni impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

  1. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;

  2. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;

  3. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale. 3 L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso2.

Art. 12e

6. Inizio anticipato I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine deldei lavori la procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

Art. 12f

7. Spese Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali procedurali sono a carico dell’organizzazione soccombente.

Art. 12g

Diritto di ricorso 1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autoridei Cantoni e dell’ufficio federale tà federali conformemente all’articolo12 capoverso1. competente

L’Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all’articolo12 capoverso1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

2. Legge federale del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio

Art. 10 cpv.2

Essi regolano, per l’elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d’incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all’articolo 55 della legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell’ambiente e all’articolo12 della legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio.

III

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Le disposizioni sull’attività economica previste nella cifra I, articolo 55 capoverso1 lettera b, e nella cifra II, articolo 12 capoverso1 lettera b numero2, entrano in vigore tre anni dopo l’entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

La segretaria: Elisabeth Barben

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.12

Ad eccezione delle disposizioni di cui al capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2007.

Le disposizioni sull’attività economica (cifra I, art. 55 cpv.1 lett. b, seconda parte di frase e cifra II, art. 12 cpv.1 lett. b, n. 2 seconda parte di frase) entrano in vigore il 1° luglio 2010.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz