RU 2007 271
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 23 gennaio 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 2 lett. d
La Conferenza riveste un ruolo centrale nell’ambito del coordinamento e della realizzazione della politica del personale del Consiglio federale e svolge in particolare i seguenti compiti:
d. abrogata
Art. 52 cpv. 6
L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condizioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoverso1.
Art. 53 Organi di valutazione
(art. 15 LPers)
Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell’Amministrazione federale sono:
il capo del DFF per le funzioni delle classi 32–38;
i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1–31.
I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.
Art. 54 e 55
Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
23 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |