RU 2007 2819
Ordinanza
sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione
(OILC)
Modifica del 16 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Art. 3b Collaborazione con i Tribunali della Confederazione
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è autorizzato a concludere le convenzioni di cui agli articoli 25a della legge federale del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, 27a della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale e 23a della legge del 4 ottobre 20024 sul Tribunale penale federale.
Le convenzioni e le loro modifiche importanti necessitano della previa approvazione del Consiglio federale. Qualora si tratti di questioni tecnico-amministrative che non provocano costi finanziari significativi, il DFF può concordare in modo autonomo adeguamenti con i Tribunali della Confederazione.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |