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Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

AS 2007 2819 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 mag 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-2819/it/ordinanza-sulla-gestione-immobiliare-e-la-logistica-della-confederazione

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21)

RU 2007 2819

Ordinanza
sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione
(OILC)

Modifica del 16 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 dicembre 19981 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

Art. 3b Collaborazione con i Tribunali della Confederazione

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è autorizzato a concludere le convenzioni di cui agli articoli 25a della legge federale del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, 27a della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale e 23a della legge del 4 ottobre 20024 sul Tribunale penale federale.

Le convenzioni e le loro modifiche importanti necessitano della previa approvazione del Consiglio federale. Qualora si tratti di questioni tecnico-amministrative che non provocano costi finanziari significativi, il DFF può concordare in modo autonomo adeguamenti con i Tribunali della Confederazione.

Footnotes

  1. [2] RS 173.110
  2. [3] RS 173.32
  3. [4] RS 173.71

Footnotes

  1. [1] RS 172.010.21

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz