Fonte

RU 2007 2929

Ordinanza tecnica
sui rifiuti
(OTR)

Modifica dell’8 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Gli allegati1 e 2 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19901 sui rifiuti sono modificati secondo le versioni qui annesse.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

8 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art. 32) Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica

Art. N. 1 lett. c e 13

1 Discarica per materiali inerti

Nelle discariche per materiali inerti si possono depositare soltanto:

c. residui vetrificati di cui alla cifra 13.

Residui vetrificati I residui vetrificati possono essere depositati nelle discariche per materiali inerti se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

  1. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C;

  2. il tenore di ossido di silicio deve essere almeno pari al 25 per cento del peso e il rapporto di peso tra l’ossido di silicio e l’ossido di calcio deve essere almeno pari a 0,54;

  3. prima di essere conferiti in discarica, i residui vetrificati non devono essere macinati;

  4. la solubilità dei residui vetrificati deve essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell’eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d’acqua;

  5. i metalli particolari contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico con metodi conformi allo stato della tecnica;

f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati non può superare i seguenti valori limite:

Metallo pesante Valore limite Piombo 1000 mg/kg Cadmio 10 mg/kg Cromo 4000 mg/kg Nichel 500 mg/kg Zinco 6000 mg/kg Nell’ambito dell’autorizzazione di gestione, l’autorità può, nei singoli casi e previo consenso dell’Ufficio federale, ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate, se ciò garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento;

g. i residui vetrificati devono essere depositati in modo tale da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti.

Allegato 2

(art. 30) Esigenze concernenti l’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica

Art. N. 1 cpv. 4, 5, 5bis, 6 e 22 cpv.1

1 Ubicazione

Occorre provare che la prevista ubicazione si trova al di fuori del settore di protezione delle acque Au secondo l’articolo 29 capoverso1 lettera a dell’ordinanza del 28 ottobre 19982 sulla protezione delle acque; sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 5.

Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nella zona limitrofa del settore di protezione delle acque Au se:

  1. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione); o

  2. il sottosuolo è consolidato secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo1,0 × 10-8 m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm.

Nel caso delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore occorre inoltre provare che:

  1. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo 1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione); o

  2. una barriera geologica naturale spessa almeno2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo1,0 × 10-7 m/s in ogni direzione) e integrata secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo1,0 × 10-8 m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm.

Le prove di cui ai capoversi 3–5bis vanno fornite mediante indagini geologiche e idrogeologiche.

Impermeabilizzazione

Il fondo e i fianchi delle discariche devono essere resi impermeabili. Fanno eccezione le discariche per materiali inerti per le quali è stata fornita la prova ai sensi della cifra 1 capoverso 4 o il cui sottosuolo è consolidato secondo la cifra 1 capoverso 5 lettera b.