RU 2007 3467
Ordinanza
sulla procedura d’ammissione al servizio civile
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulla procedura d’ammissione al servizio civile è modificata come segue:
Art. 7 Audizione dei reclutandi
(art. 16 cpv. 1 LSC)
Le autorità militari competenti e l’organo d’esecuzione provvedono affinché i reclutandi che hanno presentato una domanda d’ammissione siano ascoltati di regola nel quadro del reclutamento.
Non sono ascoltati durante il reclutamento i richiedenti:
la cui domanda arriva solo dieci giorni feriali prima del reclutamento;
che presentano la loro domanda durante il reclutamento.
Art. 8 cpv. 3
Le dichiarazioni del richiedente vengono annotate negli appunti del colloquio.
Art. 13 cpv. 1bis
La commissione non tiene conto dell’aumento del numero dei giorni di servizio militare da compiere in seguito alla scelta del modello di servizio in ferma continuata.
Art. 16a Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2007
La commissione d’ammissione calcola nuovamente, secondo le disposizioni dell’articolo 13 capoverso 1bis, la durata del servizio civile ordinario delle persone che hanno scelto di prestare un servizio militare in ferma continuata e che sono state ammesse al servizio civile prima del 1° luglio 2007.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |