RU 2007 389
Ordinanza
sul reclutamento
(OREC)
Modifica del 31 gennaio 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 aprile 20021 sul reclutamento è modificata come segue:
Sostituzione di termini Negli articoli 2, 11, 14, 15 il termine «assegnare» è sostituito con «attribuire», con i necessari adeguamenti grammaticali. Negli articoli 14 e 15 il termine «assegnazione» è sostituito con «attribuzione».
Art. 9 cpv. 1bis
La partecipazione alle giornate di reclutamento può essere differita al più tardi sino al compimento del 22º anno d’età; dopodiché possono essere autorizzati soltanto differimenti di un anno al massimo e unicamente se una partecipazione non è possibile per motivi medici. Nell’anno in cui la persona soggetta all’obbligo di leva compie i 25 anni, la partecipazione può essere differita soltanto all’interno di tale anno.
II
L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La modifica dell’articolo 9 capoverso 1bis entra in vigore il 1° marzo 2007.
La modifica dell’allegato1 entra in vigore il 1° gennaio 2008.
31 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 3 cpv. 1) Ubicazioni dei centri di reclutamento e zone di reclutamento N. Ubicazione Lingua Zona di reclutamento
1 Losanna VD Francese Tutti i francofoni
Sumiswald BE Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Berna, Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura
Monte Ceneri TI Italiano Tutti gli italofoni
Windisch AG Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Lucerna, Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia
Rüti ZH Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Sciaffusa e Turgovia
Mels SG Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Svitto, Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Grigioni