RU 2007 4297
Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport
(Ordinanza sul promovimento dello sport)
Modifica del 22 agosto 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:
Art. 36 cpv.1 lett. b
L’UFSPO organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:
b. cicli di studi universitari bachelor e master nel campo dello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle università e delle alte scuole pedagogiche nonché possibilità di formazione postdiploma;
Art. 37, rubrica e cpv. 4–6
Cicli di studi universitari bachelor e master nel campo dello sport
Agli studenti diplomati possono essere conferiti i seguenti titoli protetti:
«Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Bachelor of Science in Sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin»;
«Master of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Master of Science in Sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».
Abrogato
L’attuale titolo di «maestro di sport SUP» rimane protetto. I «maestri di sport SUP» sono autorizzati ad avvalersi del titolo di «Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Bachelor of Science in Sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».
Art. 37a
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007.
22 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |