Fonte

RU 2007 4309

Ordinanza
concernente la guerra elettronica
(OGEL)

Modifica del 29 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 15 ottobre 20031 concernente la guerra elettronica è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 4

L’ICI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS e al capo del DFGP. Il capo del DDPS informa il Consiglio federale.

Art. 18 cpv. 3

Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale i nominativi dei dipendenti dell’Amministrazione federale di cui propone la nomina nell’ICI. Il Consiglio federale nomina i membri dell’ICI per un periodo di quattro anni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz