RU 2007 4309
Ordinanza
concernente la guerra elettronica
(OGEL)
Modifica del 29 agosto 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 ottobre 20031 concernente la guerra elettronica è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 4
L’ICI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS e al capo del DFGP. Il capo del DDPS informa il Consiglio federale.
Art. 18 cpv. 3
Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale i nominativi dei dipendenti dell’Amministrazione federale di cui propone la nomina nell’ICI. Il Consiglio federale nomina i membri dell’ICI per un periodo di quattro anni.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |