Fonte

RU 2007 4387

Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del 5 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 settembre 20041 sulle case da gioco è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 1bis

La Commissione può autorizzare deroghe per 60 giorni all’anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d’ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività adeguata.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz