RU 2007 4387
Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica del 5 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 settembre 20041 sulle case da gioco è modificata come segue:
Art. 69 cpv. 1bis
La Commissione può autorizzare deroghe per 60 giorni all’anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d’ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività adeguata.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |