RU 2007 4953
Ordinanza
sulla Centrale nazionale d’allarme
(OCENAL)
del 17 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952,
ordina:
Art. 1 Compiti
La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) è, nel quadro delle competenze di cui all’articolo2, il servizio tecnico della Confederazione per i seguenti eventi straordinari:
pericolo dovuto ad aumento della radioattività;
pericolo dovuto ad incidenti con sostanze chimiche o organismi;
pericolo dovuto ad inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idric- o o a straripamento delle sue acque;
pericolo in seguito alla caduta di satelliti.
La CENAL procura, valuta e diffonde dati in relazione con gli eventi suddetti.
La CENAL provvede ad informare tempestivamente e in modo tecnicamente corretto i competenti servizi federali, le autorità ed i servizi tecnici cantonali ed esteri, come pure i centri di contatto internazionali.
La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:
controlla regolarmente la sicurezza dei canali per la raccolta delle informazioni e dei dati e le vie di trasmissione degli annunci;
su mandato della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), pianifica e coordina le misure preliminari tra Confederazione e Cantoni, nonché tra enti civili e militari;
raccoglie ed analizza i dati concernenti gli eventi e li mette a disposizione dei servizi tecnici federali, cantonali ed esteri.
Il Consiglio federale può affidare alla CENAL anche compiti in caso di pericoli conseguenti ad altri eventi straordinari.
RS 520.18
Art. 2 Competenze
In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confederazione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisare le autorità, dare l’allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni sul comportamento. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono informate d’intesa con la Cancelleria federale.
Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze:
in caso di pericolo dovuto alla radioattività, nell’ordinanza del 17 ottobre 20073 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività;
in caso di pericolo dovuto a incidenti con sostanze chimiche o organismi, nell’ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
in caso di pericolo dovuto a inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque, nell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sugli impianti di accumulazione.
In caso di eventi straordinari la CENAL informa lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, oppure, dopo una mobilitazione militare parziale o generale, il comando dell’esercito.
Art. 3 Organizzazione
La CENAL fa parte dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.
Essa si suddivide in più settori, in particolare:
il posto d’allarme della CENAL (PA); è il centro di recapito, occupato in permanenza, per gli annunci dall’interno e dall’estero; trasmette tempestivamente al picchetto gli annunci ricevuti;
il servizio di picchetto; è l’organo tecnico della CENAL, raggiungibile in qualsiasi momento; valuta la situazione in base agli annunci pervenuti e dispone le prime misure di cui all’articolo2 capoverso1.
In caso d’evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL; l’aiuto di quest’ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari.
L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera):
gestisce il PA per conto della CENAL;
mette a disposizione della CENAL e dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL i dati meteorologici necessari alla valutazione del pericolo, fornisce previsioni specifiche sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine e fornisce una consulenza tecnica;
assicura la trasmissione alla CENAL dei dati della rete per l’allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM).
Art. 4 Mezzi
Per svolgere i suoi compiti d’intervento, la CENAL utilizza parti dell’impianto K CENAL, come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione.
La CENAL provvede alla manutenzione delle suddette parti dell’impianto K CENAL e degli altri mezzi messi a sua disposizione.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ricorrere ai servizi tecnici cantonali e a terzi per sostenere la CENAL. Esso disciplina l’impiego dei mezzi militari a favore della CENAL.
Art. 5 Contatti con altri servizi
Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare:
alla Società svizzera di radiotelevisione, d’intesa con la Cancelleria federale, per diffondere ordini d’allarme e istruzioni di comportamento;
ai servizi tecnici federali e cantonali per le questioni di ordine tecnico;
agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC;
ai servizi tecnici esteri, in particolare a quelli degli Stati limitrofi e delle organizzazioni internazionali, per ricevere, diffondere e trasmettere comunicati e informazioni in virtù di accordi internazionali vigenti.
I Cantoni comunicano alla CENAL quali sono i loro servizi tecnici competenti.
Art. 6 Istruzione
L’istruzione è assicurata con esercitazioni periodiche.
A questo scopo la CENAL collabora con i servizi tecnici federali e cantonali e partecipa alle esercitazioni.
Art. 7 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 3 dicembre 19906 sulla Centrale nazionale d’allarme è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.
17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |