RU 2007 5259
Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti
(LAVS)
(Nuovo numero d’assicurato dell’AVS)
Modifica del 23 giugno 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051,
decreta:
I
La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 49a frase introduttiva e lett. g
g. assegnare o verificare il numero d’assicurato.
Art. 50a cpv.1 frase introduttiva, nonché lett. bbis e bter
comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA3:
bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
bter. ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
Art. 50c Numero d’assicurato
Il numero d’assicurato è assegnato a ogni persona che:
ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA4;
abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
Il numero d’assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:
per attuare l’AVS; o
nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.
Il numero d’assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
Art. 50d Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale
I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall’AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto.
I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali.
Art. 50e Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato in altri settori
Il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto.
I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali:
i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie;
i servizi incaricati dell’assistenza sociale;
i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
le istituzioni preposte all’educazione.
Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.
Art. 50f Comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale
I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50d capoverso2 o all’articolo 50e capoversi2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:
è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d’assicurato;
nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
Art. 50g Misure di sicurezza
I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente all’articolo 50d o all’articolo 50e si annunciano al servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L’elenco è pubblicato annualmente.
I servizi e le istituzioni annunciati devono:
adottare misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
mettere a disposizione del servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
apportare al numero d’assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l’assegnazione dello stesso.
Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso2 lettera a.
Il servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall’utilizzazione del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS.
Art. 71 cpv.4 lett. a
L’Ufficio centrale tiene:
a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d’assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
Art. 87 sesto comma e comminatoria
… chiunque utilizza sistematicamente il numero d’assicurato senza esserne autorizzato, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere
Art. 88 quarto comma e comminatoria
… chiunque, nell’utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato, non adotta misure ai sensi dell’articolo 50g capoverso2 lettera a, è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87.
Art. 92a
Abrogato Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006
A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato.
Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.
I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 | Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 |
|---|---|
Il presidente: Rolf Büttiker | Il presidente: Claude Janiak |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.5
La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2007.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile svizzero6
Art. 89bis cpv.6 n. 5a
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti: 5a. l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48
2. Legge del 2 aprile 19088 sul contratto d’assicurazione
Art. 47a
Numero Le imprese di assicurazione private soggette alla legge del17 dicemd’assicurato dell’assicurazione bre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori sono autorizzate a utivecchiaia lizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conforme- e superstiti (AVS) mente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell’esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:
a. esercitano le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie previste nell’articolo12 capoverso2 della legge federale del 18 marzo 199411 sull’assicurazione malattie;
b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all’articolo 68 capoverso2 della legge federale del 20 marzo 198112 sull’assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.
3. Legge del 4 ottobre 199113 sui PF
Art. 4a Numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti
Per adempiere i loro compiti legali, gli istituti di cui all’articolo1 capoverso1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
4. Legge militare del 3 febbraio 199515
Art. 146 cpv.2 secondo periodo
... Per adempiere i loro compiti legali, essi sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
5. Legge federale del 14 dicembre 199017 sull’imposta federale diretta
Art. 112a cpv. 1bis
Per adempiere i loro compiti legali, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194618 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
6. Legge federale del 14 dicembre 199019 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 39 cpv.4
Per adempiere i loro compiti legali, le autorità di cui ai capoversi2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194620 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
7. Legge federale del 12 giugno 195921 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 22 cpv.6
Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194622 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
8. Legge federale del 19 marzo 196523 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 13 Applicabilità delle disposizioni della LAVS
Le disposizioni della LAVS24 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, incluse le deroghe alla LPGA25, e le disposizioni della LAVS concernenti il numero d’assicurato si applicano per analogia.
9. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 48 rubrica e cpv.4
Principi
Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS27.
Art. 49 cpv.2 frase introduttiva, nonché n. 6a, 25a e 25b
Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti: 6a. l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4), 25a. il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato 25b. la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato
Art. 85a frase introduttiva e lett. f
f. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
Art. 86a cpv.2 lett. bbis
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
10. Legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio
Art. 25 Principio
Le disposizioni della LPP29 concernenti l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, nonché l’assistenza amministrativa si applicano per analogia.
11. Legge federale del 18 marzo 199430 sull’assicurazione malattie
Art. 42a cpv.1 secondo periodo
… Sulla tessera figurano il nome dell’assicurato e il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).
Art. 83 Numero d’assicurato dell’AVS
Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194631 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 84 frase introduttiva e lett. h
h. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
Art. 84a cpv.1 frase introduttiva e lett. bbis
comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA32:
12. Legge federale del 20 marzo 198133 sull’assicurazione contro gli infortuni Introdurre nella sezione 1
Art. 60a Numero d’assicurato dell’AVS
Per adempiere i loro compiti legali, l’INSAI e gli assicuratori registrati secondo l’articolo 68 capoverso2, nonché altri partecipanti all’esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 96 frase introduttiva e lett. g
g. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
Art. 97 cpv.1 frase introduttiva e lett. bbis
comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA35:
13. Legge federale del 19 giugno 199236 sull’assicurazione militare
Art. 81 cpv.3
Per adempiere i loro compiti legali, i partecipanti all’esercizio dell’assicurazione militare sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194637 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 94a frase introduttiva e lett. e
l’esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di
e. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
Art. 95a cpv.1 frase introduttiva e lett. abis
comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA38:
abis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il 14. Legge del 25 giugno 198239 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 96 Utilizzazione del numero d’assicurato dell’AVS
Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS40.
Art. 96b frase introduttiva e lett. j
j. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
Art. 97a cpv.1 frase introduttiva e lett. bbis
comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA41: