Fonte

RU 2007 5567

Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento
e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)

Modifica del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

In tutto il testo l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione.

Ingresso visto l’articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (LAsi); visto l’articolo 48a capoverso1 della legge federale del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 1 rubrica e rimando

Disposizioni generali (art. 71 LStr)

Art. 2, rubrica e rimando

Portata dell’aiuto all’esecuzione (art. 71 lett. a LStr)

Art. 3 cpv.2

2A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine. Informa il Cantone sull’esito degli accertamenti.

Art. 4a Convenzioni con autorità estere

Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché con l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.

Art. 5, rubrica e rimando

Organizzazione della partenza (art. 71 lett. b LStr)

Art. 6, rubrica e rimando

Collaborazione con il DFAE (art. 71 lett. c LStr)

Art. 11 cpv.2

L’UFM può concludere con le competenti autorità degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni riguardanti la gestione dell’esercizio presso l’aeroporto. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato dell’UFM sono conteggiate direttamente con quest’ultimo.

Art. 15 Partecipazione alle spese della carcerazione

(art. 82 LStr)

Se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata di carcerazione di dodici ore è versato un importo forfettario di 140 franchi per giorno, in base allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine dell’anno l’UFM adegua l’importo forfettario a tale indice per l’anno civile seguente.

L’UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l’esecuzione della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5 LStr. L’indennizzo è retto dal capoverso1.

Titolo prima dell’art. 15a

Sezione 1a Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive

Art. 15a

Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all’UFM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73, 75–78 LStr nei settori dell’asilo e degli stranieri:

  1. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;

  2. il numero dei rinvii;

  3. il numero dei rilasci in libertà;

  4. la cittadinanza delle persone incarcerate;

  5. il sesso e l’età delle persone incarcerate;

  6. il tipo di carcerazione.

Art. 15b –15d

Abrogati

Art. 16 Competenza

L’UFM dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStr non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17 Proposta di ammissione provvisoria

Se l’UFM ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.

Il Cantone può proporre l’ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l’esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.

Art. 18 Rifugiati ammessi provvisoriamente

Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e gli standard dell’aiuto sociale sono retti dalle medesime disposizioni applicabili ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Art. 19

Abrogato

Art. 20 Documenti di legittimazione

Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso l’UFM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, l’UFM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL.

Conformemente alla decisione dell’UFM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa sono iscritti nella carta di soggiorno F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 22 e 23

Abrogati

Art. 24 Ricongiungimento familiare

(art. 85 cpv. 7 LStr) La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall’articolo 74 dell’ordinanza del 24 ottobre 20075 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).

Art. 25

Abrogato

Art. 26 Revoca dell’ammissione provvisoria

L’autoritàcompetente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all’UFM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.

L’UFM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStr., Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

L’UFM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.

Art. 26a Estinzione dell’ammissione provvisoria

L’ammissione provvisoria si estingue giusta l’articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:

  1. presenti domanda d’asilo in un altro Stato;

  2. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;

  3. soggiorni durante oltre 30 giorni all’estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo5 dell’ordinanza del 27 ottobre 20046 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

  4. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l’articolo 5 ODV;

  5. permanga all’estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l’articolo 5 ODV;

  6. notifichi la propria partenza e lascia il Paese.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz