RU 2007 5615
Ordinanza
concernente il sistema d’informazione centrale
sulla migrazione
(Ordinanza SIMIC)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo, l’espressione «ufficio» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione.
Art. 2 lett. a n. 1
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
1. la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr),
Art. 4 cpv.4
I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell’Europa occidentale dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO 8859-1).
Art. 6 cpv.1 lett. a
I servizi menzionati qui sotto notificano i dati seguenti:
a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione (Ufficio) i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LStr3.
Art. 9 lett. b n. 6, lett. d e k
L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:
i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol): 6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr4,
il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;
le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile5 e 6 capoverso2 della legge federale del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata;
Art. 10 lett. i
L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:
i. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile7 e 6 capoverso2 della legge federale del 18 giugno 20048 sull’unione domestica registrata;
Art. 18 cpv.4 lett. e ed f
L’UFM cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:
i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni;
le dichiarazioni di garanzia sono cancellate dopo cinque anni.
Art. 20 cpv.2
L’Ufficio trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStr10, la LAsi11, la LCit12, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone UE13 e l’Accordo sulla libera circolazione delle persone AELS14.
Art. 22 cpv.4
Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 200715 sugli emolumenti LStr.
Art. 25 cpv.2
I sistemi d’informazione RCS e AUPER devono essere messi fuori servizio entro sei mesi dalla messa in funzione del SIMIC. Tutti i dati di questi sistemi devono essere distrutti o consegnati all’Archivio federale (art. 21 LPD16.
II
L’allegato1 è modificato come segue: Catalogo dei dati SIMIC Sostituzione di un’espressione: Nella sezione «Catalogo dei dati SIMIC», n. II2, l’espressione «LDDS» è sostituita con «LStr».
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |