RU 2007 5619
Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di
viaggio per stranieri
(ODV)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 20041 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 59 capoverso1 e 111 capoverso6 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo; in esecuzione dell’articolo in 28 della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi,
Art. 5 cpv.4
A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio del suo Stato d’origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso2, un visto di ritorno. Non è applicabile l’articolo 15 dell’ordinanza del 24 ottobre 20076 sulla procedura d’entrata e di rilascio del visto.
Art. 21 Sistema d’informazione per i documenti di viaggio
L’autorizzazione per consultare e trattare i dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti secondo l’articolo 111 LStr è disciplinata nell’allegato.
I dati dell’ISR non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFM.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 21 cpv. 1) Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell’ISR I dati elencati di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati).
C = consultazione; T = trattamento e consultazione Nome del campo dei dati Confederazione Ct.
Posti di polizia cant. UFM Admin UFM User UFM lettori UFCL Cgcf Record doc. di viaggio + banca dati I. Dati del documento di viaggio Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV) T T C C C C Cognome (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Nome(i) (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Sesso (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Data di nascita (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Luogo di nascita (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Statura (111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Fotografia (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Numero personale (111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Data del rilascio (art. 111 cpv.2 lett. c LStr) T T C C C C Durata di validità (art. 111 cpv.2 lett. c LStr) T T C C C C Codice del Paese (art. 111 cpv.2 lett. c LStr) T T C C C C Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv.2 lett. c T T C C C C LStr) Nome del campo dei dati Confederazione Ct.
Posti di polizia cant. UFM Admin UFM User UFM lettori UFCL Cgcf Autorità di rilascio (art. 111 cpv.2 lett. c LStr) T T C C C C Rappresentante legale dei minorenni o T T C C C C degli interdetti (art. 111 cpv.2 lett. d LStr) Registrazioni su richiesta del richiedente T T C C C C (art. 111 cpv.2 lett. e LStr) II. Dati supplementari nella banca dati Dati sulla perdita di un documento di viaggio T T C C C C (art. 14 cpv. 1 ODV e 111 cpv.2 lett. f LStr) Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di T T C C C C un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e 111 cpv.2 lett. f LStr) Ritiro (art. 16 ODV) T T C C C C Cittadinanza (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Indirizzo (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 cpv. 2 T T C C C C lett. a LStr) Firma (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Numero dell’incarto (art. 111 cpv.2 lett. a LStr) T T C C C C Presentazione della domanda (art. 111 cpv.2 lett. b LStr) T T C C C C Decisione sulla domanda (art. 111 cpv.2 lett. b LStr) T T C C C C Altri dati relativi alla domanda T T C C C C (art. 111 cpv.2 lett. b LStr) Altri dati relativi allo statuto del documento di viaggio T T C C C C (art. 111 cpv.2 lett. c LStr) Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di T T C C C C viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr) Abbreviazioni: UFM Admin Ufficio federale della migrazione, Direzione della Sezione Svizzera tedesca2 della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV) UFM User Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca2 della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr) UFM lettori Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV) UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 111 cpv.5 lett. a LStr) Cgcf Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv.5 lett. b LStr) Posti di polizia Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci dei Cantoni concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv.5 lett. a ODV e art. 111 cpv.5 lett. c LStr)