RU 2007 5645
Legge
sulle poste
(LPO)
(Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)
Modifica del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 febbraio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20072,
decreta:
I
La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue:
Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento
La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza.
Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il recapito regolare e che:
sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
sono pubblicati almeno settimanalmente;
non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;
non appartengono alla stampa associativa o alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;
non sono né di proprietà pubblica né editi da un ente statale;
non sono gratuiti;
hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 40 000 copie per edizione;