RU 2007 6085
Ordinanza
relativa ai brevetti d’invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 17 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 117 cpv.1 lett. b
Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:
b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d’opposizione, di limitazione o di revoca;
II
La presente modifica entra in vigore il 13 dicembre 2007.
17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |