RU 2007 6087
Legge federale
sulla procedura penale
Modifica del 23 marzo 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20061,
decreta:
I
La legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 4–7
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dall’attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.
Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese processuali o da una confisca.
Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza:
le categorie di spese straordinarie che possono essere computate;
l’ammontare delle indennità; può prevedere importi forfettari per i costi del personale.
Nei limiti fissati dall’ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.
Art. 106 cpv.2
Abrogato
Art. 257
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall’istruzione.
I particolari relativi all’indennizzo sono retti dall’articolo 17 capoversi 5–7.