Fonte

RU 2007 6265

Ordinanza
concernente l’importazione e l’esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 7 cpv.3

Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane.

Art. 8

Abrogato

Art. 14 cpv.4 lett. b

I quantitativi supplementari di cui all’articolo 12 capoverso3 sono ripartiti in funzione:

b. della prestazione all’interno del Paese; l’Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all’Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 57 cpv.2

Abrogato

Art. 59 Termine per la dichiarazione doganale

Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all’articolo 7 OIEVFF4, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l’inizio del periodo definito all’articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.

Art. 61 Menzione dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale

Chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informarlo, per scritto, dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale conformemente all’articolo 55.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz