RU 2007 6719
Ordinanza
sull’armonizzazione dei registri
(OArRa)
del 21 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli10 capoverso2, 14 capoversi1 e 2, 15 capoverso2, 19 e 20 della legge del 23 giugno 20061 sull’armonizzazione dei registri (LArRa),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina nell’ambito dell’armonizzazione dei registri:
la tenuta dei registri ufficiali di persone (registri);
lo scambio di dati tra i registri;
l’invio dei dati dei registri all’Ufficio federale di statistica (UST).
Essa disciplina inoltre la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).
Essa contiene disposizioni complementari concernenti il numero d’assicurato AVS.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. Collettività: 1. case per anziani e case di cura, 2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti, 3. internati e case per studenti, 4. istituti per disabili, 5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi, 6. istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure, 7. alloggi collettivi per richiedenti l’asilo, 8. conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;
RS 431.021
Sedex: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (secure data exchange);
Token: caratteristica d’identificazione unica non falsificabile degli utenti di una rete elettronica (ad esempio in Internet).
Sezione 2 Tenuta dei registri
Art. 3 Modifiche
Se sono previste modifiche sostanziali o l’eliminazione di un registro di cui all’articolo 2 LArRa, l’UST deve esserne informato preliminarmente.
Una modifica è considerata sostanziale se interessa gli scopi della statistica federale, in particolare se riguarda gli identificatori richiesti, le caratteristiche o il ritmo di aggiornamento.
Art. 4 Protezione dei dati
I servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 LArRa (organi che tengono i registri) sono essi stessi responsabili del rispetto della protezione dei dati nell’ambito della tenuta dei registri.
Sezione 3 Trasmissione dei dati
Art. 5 Principi
Lo scambio di dati tra i registri di cui all’articolo 2 LArRa e l’invio dei dati all’UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente alle istruzioni dell’UST.
Lo scambio di dati all’interno di un Cantone può avvenire attraverso i sistemi istituiti a tal fine dai Cantoni e dai Comuni.
La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.
L’UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi.
Art. 6 Scambio di dati tra i registri degli abitanti
Lo scambio di dati tra i registri degli abitanti in caso di arrivo o partenza avviene costantemente.
Lo scambio intercantonale di dati avviene in forma codificata.
L’UST coordina i preparativi per la realizzazione dello scambio di dati attraverso Sedex, d’intesa con i Cantoni e l’associazione eCH.
Art. 7 Invio dei dati dei registri federali all’UST
I dati estratti dai registri di cui all’articolo2 capoverso 1 LArRa sono inviati all’UST gratuitamente.
L’UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o errato, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Art. 8 Invio dei dati dei registri cantonali all’UST
Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa inviano all’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa quattro volte l’anno. Il Cantone designa l’organo competente per l’invio dei dati.
I giorni di riferimento per l’invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all’UST entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.
All’UST vanno sempre inviati i dati completi. Essi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;
le persone decedute durante i12 mesi precedenti il giorno di riferimento;
le persone partite durante i12 mesi precedenti il giorno di riferimento.
L’invio regolare dei dati mediante un supporto elettronico di dati va annunciato all’UST almeno tre mesi prima del primo giorno di riferimento.
Art. 9 Collettività
I Cantoni si assicurano che le persone che soggiornano in collettività siano iscritte nei registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa.
Art. 10 Convalida dei dati per la statistica
Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dagli organi che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa, l’UST gestisce un servizio di convalida.
Il servizio di convalida controlla:
la completezza dell’invio dei dati;
la presenza del contenuto dei registri di cui all’articolo 6 LArRa;
l’applicazione corretta degli identificatori e il rispetto dei requisiti del catalogo delle caratteristiche;
la correttezza dell’identificatore federale dell’edificio (EGID) e la plausibilità dell’identificatore federale dell’abitazione (EWID) attraverso un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
la plausibilità delle informazioni sulle singole persone conformemente alle regole di plausibilizzazione.
L’UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata in Internet.
Esso notifica le lacune rilevate all’organo che ha inviato i dati di cui all’articolo 8 capoverso1. Questi si assicura che tali lacune siano eliminate.
In caso di invio di dati incompleto o errato, l’UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
Il servizio di convalida registra inoltre in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali.
Sezione 4 Utilizzazione di Sedex
Art. 11 Allacciamento dei registri cantonali
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’UST quali sono, sul territorio cantonale, gli organi che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa allacciati a Sedex.
Gli organi che tengono i registri sono essi stessi responsabili del loro allacciamento a Sedex.
Art. 12 Adattatore per l’allacciamento
La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene esclusivamente attraverso un adattatore Sedex.
La Confederazione è responsabile della realizzazione e dell’ulteriore sviluppo dell’adattatore. Essa si assume i costi relativi e mette l’adattatore gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri.
Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa si assumono i costi dell’installazione e della gestione dell’adattatore per l’allacciamento, nonché dell’adattamento del software e dell’hardware dei loro registri.
Art. 13 Certificazione
Il software del registro deve essere certificato per l’utilizzazione di Sedex.
La certificazione avviene mediante autodichiarazione del concessore della licenza presso il servizio di certificazione. Con l’autodichiarazione, il concessore della licenza conferma che il proprio software è in grado di comunicare con Sedex attraverso l’adattatore conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
Il servizio di certificazione è l’UST. Esso tiene un elenco dei software dei registri ammessi in virtù di un’autodichiarazione.
Art. 14 Trasmissione dei dati
La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene in forma codificata e in una busta elettronica.
Ogni trasmissione è registrata. I dati trasmessi possono essere letti unicamente dal servizio destinatario autorizzato.
Sedex invia al mittente una conferma per ogni trasmissione riuscita.
Se non è aperta dai servizi autorizzati entro un mese, la busta è cancellata assieme all’intero contenuto.
Art. 15 Utilizzazione per altri scopi delle autorità
Se attraverso Sedex sono trasmessi dati per altri scopi delle autorità, la trasmissione dei dati avviene secondo le direttive dell’UST.
La riscossione di emolumenti da parte dell’UST è disciplinata dall’ordinanza del 25 giugno 20033 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Art. 16 Protezione dei dati
Se Sedex è utilizzato da altri utenti, questi devono adottare le stesse misure di protezione dei dati degli organi che tengono i registri.
Art. 17 Identità digitale
Agli organi che tengono i registri allacciati a Sedex è attribuita gratuitamente un’identità digitale.
L’UST tiene un elenco di questi organi e delle loro identità digitali.
Per ciascuno di questi organi, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione rilascia un certificato comprendente:
la chiave di decodifica;
il token per l’autenticazione;
la firma elettronica.
Gli altri utenti di Sedex devono richiedere il certificato elettronico presso un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 20034 sulla firma elettronica.
Sezione 5 Numero d’assicurato AVS
Art. 18 Notifica all’UCC dell’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19475 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa.
Art. 19 Primo aggiornamento completo dei registri cantonali
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa si assicura che tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa chiedano la prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS.
La procedura per l’attribuzione e la comunicazione del numero è disciplinata dagli
L’UST coordina l’attribuzione e la comunicazione d’intesa con l’UCC e i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa.
L’UST stabilisce, d’intesa con i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa, in che modo, a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
L’UCC ritorna agli organi che tengono i registri il numero unitamente ai dati da essi inviati per l’attribuzione e la comunicazione. Esso comunica inoltre agli organi che tengono i registri i dati tratti dai sistemi d’informazione Infostar e SIMIC.
Art. 20 Comunicazione all’interno del Cantone
Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo2 capoverso 2 LArRa possono comunicare il numero d’assicurato AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere ai loro compiti legali in virtù di leggi federali o cantonali.
La riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.
Art. 21 Aggiornamento dei registri federali
La prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS ai registri federali di cui all’articolo2 capoverso1 è disciplinata dagli articoli 133bis e
L’UST coordina la comunicazione d’intesa con l’UCC e gli organi che tengono i registri.
L’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
Art. 22 Aggiornamento del numero d’assicurato AVS
Gli organi che tengono i registri aggiornano costantemente il numero d’assicurato AVS.
Sezione 6 Servizio ufficiale cantonale
Art. 23
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa coordina la procedura e fa rispettare i termini per l’armonizzazione dei registri d’intesa con l’UST.
Esso può richiedere il log file del servizio di convalida di cui all’articolo10 capoverso6 per controllare lo svolgimento e la qualità dell’armonizzazione nel Cantone.
Sezione 7 Elenco degli indirizzi
Art. 24 Banca dati
L’UST gestisce l’elenco degli indirizzi di cui all’articolo16 capoverso 3 LArRa sotto forma di banca dati.
Esso aggiorna la banca dati trimestralmente.
Art. 25 Impiego
L’UST utilizza l’elenco degli indirizzi esclusivamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.
Art. 26 Utilizzazione statistica da parte dei Cantoni e dei Comuni
I servizi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni competenti per la statistica possono chiedere all’UST l’invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all’articolo17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per scritto.
L’UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo aver ricevuto l’ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata.
I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 27 Regolamento di utilizzazione
L’UST emana un regolamento per l’utilizzazione dell’elenco degli indirizzi.
L’elenco degli indirizzi non può essere trasmesso a terzi.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 28 Termini
L’armonizzazione dei registri e l’iscrizione del numero d’assicurato AVS nei registri di cui all’articolo 2 LArRa vanno completate entro il 15 gennaio 2010.
L’EGID è iscritto in tutti i registri degli abitanti entro il 15 gennaio 2010, l’EWID entro il 31 dicembre 2012.
La Confederazione mette Sedex e l’adattatore per l’allacciamento a disposizione dei gestori dei registri a partire dal 15 gennaio 2008.
La Confederazione mette Sedex a disposizione dei servizi incaricati della trasmissione dei dati sugli arrivi e sulle partenze degli abitanti a partire dal 15 gennaio 2010.
L’UST mette a disposizione il servizio di convalida a partire dal 15 gennaio 2008.
Art. 29 Esecuzione
L’UST esegue la presente ordinanza.
Art. 30 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 30) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20068
Art. 4 cpv.2 lett. c
La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:
c. numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS).
Art. 9 lett. m
L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:
m. i servizi competenti per i registri di cui all’articolo2 capoverso2 della legge del 23 giugno 200610 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS.
Art. 10 lett. j
L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:
j. i servizi competenti per i registri di cui all’articolo2 capoverso2 della legge del 23 giugno 200611 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS.
Art. 13 cpv.3
Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 giugno 199312 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e dell’ordinanza del 21 novembre 200713 sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati.
Art. 24a Modifica dell’allegato
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
L’allegato2 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
Art. 25a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007
La modifica del 21 novembre 2007 entra in vigore contemporaneamente agli articoli6 lettera a e 13 capoverso1, nonché ai numeri 1–3 dell’allegato della legge del 23 giugno 200614 sull’armonizzazione dei registri.
Il numero d’assicurato AVS delle persone già iscritte in SIMIC al momento della registrato se si tratta di:
persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido di almeno quattro mesi;
persone del settore dell’asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.
La procedura della prima comunicazione completa del numero d’assicurato AVS a SIMIC è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194715 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2. Ordinanza del 28 aprile 200416 sullo stato civile
Art. 8 lett. bbis
I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:
bbis. numero d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS);
Art. 8a Attribuzione del numero d’assicurato AVS
L’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (UCC) attribuisce alle persone notificate conformemente all’articolo 53 capoverso1 il numero d’assicurato AVS.
Art. 49 cpv.1 e 1bis
L’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica la registrazione e l’appuramento dei dati dello stato civile, nonché del numero d’assicurato AVS all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno delle persone interessate.
L’invio dei dati avviene in maniera automatizzata e in forma elettronica attraverso Sedex o, in assenza dell’allacciamento a Sedex, su carta.
Art. 52 cpv.2
Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.
Art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007
Il numero d’assicurato AVS delle persone già iscritte in Infostar al momento della del 31 ottobre 194718 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3. Ordinanza Ordipro del 7 giugno 200419
Art. 3 lett. v e w
In Ordipro la Missione ed il Protocollo trattano i seguenti dati personali:
numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194620 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS);
luogo di nascita.
Art. 3a Registrazione corrente del numero d’assicurato AVS
In caso d’iscrizione in Ordipro di persone domiciliate in Svizzera a cui non è ancora stato assegnato un numero d’assicurato AVS, i servizi competenti di cui all’articolo4 devono richiedere l’attribuzione e la comunicazione del numero d’assicurato AVS presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC). La procedura è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194721 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 7 lett. h e i
I dati sono comunicati ad intervalli regolari alle autorità ed alle istituzioni private elencate qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge:
ai servizi competenti per la tenuta dei registri degli abitanti;
all’UCC per l’attribuzione e la comunicazione del numero d’assicurato AVS.
Titolo prima dell’art. 17a
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007
Il numero d’assicurato AVS delle persone già iscritte in Ordipro al momento della del 31 ottobre 194722 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
4. Ordinanza VERA del 7 giugno 200423
Art. 3 cpv.1 lett. v
In VERA sono memorizzati i seguenti dati personali:
v. numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS).
Art. 3a Registrazione corrente del numero d’assicurato AVS
In caso d’iscrizione in VERA di persone di cittadinanza svizzera a cui non è ancora stato attribuito un numero d’assicurato, VERA richiede all’Ufficio centrale di compensazione la comunicazione del numero d’assicurato AVS. La procedura è disciplinata dall’articolo 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194725 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Titolo prima dell’art. 14a
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 14a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007
Il numero d’assicurato AVS delle persone già iscritte in VERA al momento della del 31 ottobre 194726 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
5. Ordinanza del 30 giugno 199327 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali Ingresso secondo lemma e l’articolo15 della legge del 23 giugno 200628 sull’armonizzazione dei registri, 6. Ordinanza del 25 giugno 200329 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Art. 1 lett. g
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici:
g. utilizzazione della piattaforma d’informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell’armonizzazione dei registri (art.4 cpv. 2 LStat).
7. Ordinanza del 31 maggio 200030 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Art. 7 cpv.1 e 2
L’aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno a scadenza trimestrale. Ne è competente l’Ufficio federale oppure un servizio incaricato della gestione del registro conformemente all’articolo2.
I Cantoni e i Comuni forniscono all’Ufficio federale i dati necessari all’aggiornamento e all’assicurazione della qualità del REA, sempreché essi non siano già noti all’Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell’articolo2 o da altre fonti.
Art. 19 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.
La modifica del 21 novembre 2007 dell’articolo7 capoversi1 e 2 entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Appendice 1
Allegato 1
(art.4 cpv. 3) Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione B: Trattamento W: Comunicazione via piattaforma TIC Sedex nel singolo caso Vuoto: Nessun accesso
Accesso ai dati EVA Unità organizzative: AFC: Autorità fiscali cantonali ASC: Autorità cantonali e comunali dello stato civile CdA: Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CC: Centrale di compensazione CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite (compreso il Segretariato federale delle commissioni tripartite) CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CS: Collaboratore specialista DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Mansioni consolari fedpol: Ufficio federale di polizia – I: Servizio di analisi e prevenzione (SAP) – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale d’intervento, Sezione Documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS DNA Services, Sezione MROS – IV: Sezione ricerche RIPOL OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SCAR: Servizi di coordinamento asilo e rifugiati TAF: – I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale – II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale UFM: Ufficio federale della migrazione – I: Sezione informatica e statistica – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia di asilo Catalogo dei dati SIMIC PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA
* * * I II III IV I II III IV I. Dati di base 1. Identità Appellativi B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A W Cognomi* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A W Nomi* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Data di nascita* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Cittadinanza* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Sesso* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Stato civile* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W 2. Numero personale ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (n. eDossier)* N. pers. settore degli B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W stranieri* N. pers. settore B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W dell’asilo Numero d’assicurato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W AVS Numero IV/2 lett. a, b ed e I II III IV I II III IV 2. Settore degli stranieri
Identità Data di registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statuto personale A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (codice) Fotografia A A A B B A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A N. assicurazione B A A B B A A sociale straniera Paese d’origine B B B A B B A A A A W Luogo d’origine B B B A B B A A A A W Statuto dal profilo del B A A B B A soggiorno nel Paese di provenienza Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A coniuge* Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A partner registrato* Luogo di nascita* B B B B B B B A A A B B A A W Nato/a in Svizzera* B B B A B B A A A A A A A A A A A A W Deceduto/a il B B A A B A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A A A W Il partner registrato è B B B A B B A A A A A A A A A A W svizzero* Libretto per stranieri B B B A B B A A A dei genitori Genitore svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A Cognomi, nomi dei B B B B B B B A A A A A A A B B A A A W genitori Cognomi, nomi, data B A A B B A A A A W di nascita dei figli Famiglia o gruppo B B B A B A A A W (codice) N. di famiglia o di B B B A B A A A gruppo N. di controllo del B A A A A A A A A A A A B A A processo (PCN)*
Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Indirizzo in Svizzera B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A W Comune di residenza B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A W
Soggiorno e partenza Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Data effettiva B B A B B B A A A A A A A A A A A A W d’entrata* Data determinante per B B A A B A A A A A A il domicilio Data cambiamento B B A A B A A A A A statuto Motivo della data B B A A B A A A A determinante Data di notificazione B B A A B B A A Autorizzazione valida B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A dal/al* Autorità di rilascio* A A A A B A A A A Tipo dell’ammissione B B A A B B A A A A A A A A W (codice)* Numero IV/3 lett. a PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AF CdA * * * * R C 3. Settore dell’asilo
Identità Fotografia A A A B B A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A Religione B A B B A A A A A A A A A A A Lingua materna B A B B A A A A A A A A A Gruppo etnico B A B B A A A A A A A A A A A Cittadinanza alla B A B A A A A W nascita Luogo di nascita B A B A A A A A A Codice d’origine B B B A A A A A A A A A A W Cognomi e nomi dei B A B B A A A A A A A A A A A A A A W genitori PS UCL OCF CP ASC fedpol TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCA AF CdA * * * * R C Mezzi finanziari B A B B A A A A propri Dichiarazione di B A B B A A A A garanzia Indirizzi B A B A B A A A A A A A A A A W Categorie d’identità B A B A A (codice NINA)
Appendice 2
Allegato 2
(art.13 cpv. 2) Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13 Legenda Comunicazione dei dati: CD: ammessa Vuoto: non ammessa Unità organizzative: OSAR: Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati CSC/ Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) / CCC: Casse di compensazione cantonali OSAR CSC/CCC Dati personali asilo Cognome(i) CD CD Nome(i) CD CD Cognome(i) e nome(i) dei genitori CD CD Appellativo(i) CD CD Data di nascita CD CD Sesso CD CD Cittadinanza CD CD Numero personale settore dell’asilo CD CD ID personale SIMIC CD CD Numero d’assicurato AVS CD Indirizzi CD Procedura Tipo di pratica CD Tipo di disbrigo CD Stato della procedura CD Cantone di attribuzione CD CD Data di apertura della pratica CD