RU 2007 6837
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 21 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 64 Pubblicazione
L’UFSP pubblica l’elenco delle specialità (art. 52 cpv.1 lett. b LAMal) in forma elettronica.
Art. 65 cpv. 5bis
I prezzi di fabbrica per la consegna dei generici devono, al momento della loro ammissione nell’elenco delle specialità, essere inferiori di almeno il 40 per cento ai prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali intercambiabili con detti generici. I prezzi di fabbrica per la consegna dei generici intercambiabili con un preparato originale, il cui volume di mercato svizzero nel settore ambulatoriale nei
anni prima della loro ammissione nell’elenco delle specialità non supera in media
milioni di franchi all’anno, devono essere inferiori del 20 per cento almeno al momento dell’ammissione. I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima del riesame dei prezzi dei preparati originali secondo l’articolo 65b sono adeguati, dopo siffatto riesame, allo scopo di mantenere invariata la differenza di prezzo sopraindicata.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero |
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La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz |