RU 2007 693
Legge federale
sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che
concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 20052; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063,
decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.
A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.
Art. 2 Principi della promozione
Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:
sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;
gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.
RS 951.25
Sezione 2 Concessione degli aiuti finanziari
Art. 3 Beneficiari
Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese che contraggono mutui presso banche conformemente alla legge dell’8 novembre 19344 sulle banche.
Art. 4 Condizioni del riconoscimento
Sono riconosciute le organizzazioni:
gestite senza scopo di lucro;
aperte alle imprese di tutti i settori;
indipendenti dai mutuanti sotto il profilo giuridico ed economico;
dirette con professionalità ed efficienza; e
attive a livello sovracantonale.
Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.
Art. 5 Aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari sono versati:
per la copertura di perdite da fideiussioni;
per le spese d’amministrazione.
In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.
Art. 6 Perdite da fideiussioni
Le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.
Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 19765 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 7 Spese d’amministrazione
La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.
Art. 8 Finanziamento
L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare:
impegni eventuali risultanti dall’assunzione delle perdite da fideiussioni secondo l’articolo5 capoverso1;
mutui di grado posteriore secondo l’articolo5 capoverso2.
Ilvolume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo6 capoverso1 non può superare i 600 milioni di franchi.
Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.
Sezione 3 Procedura e rimedi giuridici
Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza
Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.
Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.
Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il Dipartimento può revocarle il riconoscimento.
Art. 10 Rimedi giuridici
Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 4 Valutazione
Art. 11
Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Il Dipartimento è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione.
La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.
Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Il decreto federale del 22 giugno 19497 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 25 giugno 19768 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane
Art. 10 cpv.4
Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo la legge federale del 6 ottobre 20069 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
2. Legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 71a cpv.2
Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 200611 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.
Art. 71b cpv.2
Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo3 della legge federale del 6 ottobre 200612 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso2.
Art 71d cpv.1
Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo3 della legge federale del 6 ottobre 200613 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.
Art. 14 Disposizione transitoria
Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 194914 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.15
Gli articoli 1–12 entrano in vigore il 15 marzo 2007.
Le altre disposizioni saranno messe in vigore ad una data ulteriore.
28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |