RU 2007 7017
Ordinanza
concernente il versamento di un’indennità assicurata al
personale dell’Amministrazione federale nel 2008
del 7 dicembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale,
ordina:
Art. 1 Diritto all’indennità
Nel 2008 ricevono un’indennità assicurata nel piano complementare gli impiegati:
dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
delle unità decentralizzate dell’Amministrazione federale secondo l’allegato all’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, eccettuati quelli delle unità decentralizzate del Dipartimento federale dell’interno e dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale;
dei Servizi del Parlamento;
dei Tribunali federali.
L’indennità è versata pure ai magistrati in carica ai sensi della legge federale del 6 ottobre 19893 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati. Essa non costituisce un’indennità di rincaro ai sensi dell’articolo1 capoverso 2 di detta legge.
Hanno diritto all’indennità:
gli impiegati il cui rapporto di lavoro è di durata indeterminata, se esso è iniziato prima del 1° gennaio 2008 e non è sciolto al momento della concessione della stessa o è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un altro datore di lavoro ai sensi del capoverso1;
gli impiegati il cui rapporto di lavoro è limitato nel tempo, se esso è iniziato prima del 1° gennaio 2008 e dura almeno fino al 30 giugno 2008;
le persone in formazione.
RS 172.220.111.8
Art. 2 Ammontare
L’ammontare dell’indennità è fissato dopo le trattative con le associazioni del personale e nel quadro dei crediti stanziati dal Parlamento per le misure salariali.
Per il calcolo dell’indennità si tiene conto delle seguenti prestazioni del datore di lavoro al momento del versamento:
stipendio ai sensi dell’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers);
indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 OPers;
indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers;
indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers, escluse le indennità per lavoro a squadre;
assegni di custodia ai sensi dell’articolo 51 OPers.
L’ammontare dell’indennità dipende dal tasso di occupazione al momento del versamento della stessa.
Art. 3 Eccezioni
Non hanno diritto all’indennità:
gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione C;
gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione B e il cui stipendio supera l’importo massimo del livello di valutazione B;
gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (garanzia dei diritti acquisiti);
gli impiegati provenienti dall’esterno dell’Amministrazione federale, durante il periodo di prova;
i collaboratori il cui impiego è irregolare;
i praticanti, inclusi i praticanti delle scuole universitarie e delle scuole universitarie professionali;
i pensionati rioccupati dalla Confederazione;
gli impiegati che al momento del versamento si trovano in congedo non pagato; i servizi possono fare eccezioni.
Art. 4 Versamento
L’indennità è versata unitamente allo stipendio di marzo.
L’indennità è versata dal datore di lavoro con il quale la persona impiegata intrattiene un rapporto di lavoro al momento del versamento.
Art. 5 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 18 dicembre 20025 sull’assicurazione degli impiegati dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è modificata come segue:
Art. 3 Stipendio annuo determinante
Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers6 non menzionate nella presente ordinanza non sono assicurate nei piani di previdenza.
Allegato 2
Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare lett. o ...
o. le indennità secondo l’articolo1 dell’ordinanza del nessun importo 7 dicembre 20077 concernente il versamento di di coordinamento un’indennità assicurata al personale dell’Amministrazione federale nel 2008.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2008.
7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |