RU 2007 7085
Ordinanza
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione
(OGC)
Modifica del 7 dicembre 2007
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 6 Classi di frequenze
La classe di frequenze A comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero limitato di concessionari.
La classe di frequenze B comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero illimitato di concessionari.
Art. 8 cpv.1 lett. a ed e nonché cpv.2
Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:
in determinate gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B;
con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessitano di un coordinamento delle frequenze;
L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in particolare le gamme di frequenza che non soggiacciono all’obbligo di concessione.
Art. 30 Concessione per radioamatori
La concessione per radioamatori della CEPT e le concessioni per radioamatori 1 e 2 autorizzano il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori.
La concessione per radioamatori3 autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze riservate ai radioamatori per questo tipo di concessione.
II
L’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 17 cpv.2
Gli impianti riceventi di radiocomunicazione per l’ascolto di trasmissioni di radiocomunicazione pubbliche ai sensi dell’articolo 179bis del Codice penale3 possono essere offerti unicamente a tale scopo.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |