Fonte

RU 2007 7085

Ordinanza
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione
(OGC)

Modifica del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 6 Classi di frequenze

La classe di frequenze A comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero limitato di concessionari.

La classe di frequenze B comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero illimitato di concessionari.

Art. 8 cpv.1 lett. a ed e nonché cpv.2

Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:

  1. in determinate gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B;

  2. con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessitano di un coordinamento delle frequenze;

L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in particolare le gamme di frequenza che non soggiacciono all’obbligo di concessione.

Art. 30 Concessione per radioamatori

La concessione per radioamatori della CEPT e le concessioni per radioamatori 1 e 2 autorizzano il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori.

La concessione per radioamatori3 autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze riservate ai radioamatori per questo tipo di concessione.

II

L’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 17 cpv.2

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione per l’ascolto di trasmissioni di radiocomunicazione pubbliche ai sensi dell’articolo 179bis del Codice penale3 possono essere offerti unicamente a tale scopo.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz